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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15774/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'appello per non validita della firma digitale apposta all'atto di appello (attestazione di cancelleria). Il ricorrente ha dedotto che al momento del deposito (19/09/2022 via PEC) il software per la firma digitale non aveva segnalato errori e che quindi si sarebbe verificato un problema tecnico non imputabile né riconoscibile con ordinaria diligenza dal difensore, chiedendo la rimessione in termini e l'annullamento dell'ordinanza per poter procedere a nuovo deposito dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le ragioni addotte dal ricorrente siano di carattere congetturale e non descrivano alcun vizio dell'ordinanza impugnata. Ha inoltre rilevato che l'istanza di restituzione in termini (art.175 c.p.p.) deve essere proposta al giudice dell'impugnazione competente, ossia alla Corte d'appello, e non con il ricorso per cassazione. Per effetto dell'inammissibilita il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 6-septies, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    La norma è richiamata quale base per l'irrevocabilità e la disciplina dell'inammissibilità in relazione a impugnative presentate con vizi formali di firma digitale. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza di inammissibilità resa ai sensi delle disposizioni emergenti dal decreto-legge sia impugnabile in Cassazione ma che il ricorso debba dedurre vizi effettivi dell'ordinanza.

  • art. 175 c.p.p., comma 4

    Stabilisce che le istanze di restituzione nel termine per proporre impugnazioni devono essere rivolte al giudice competente per l'impugnazione (Corte d'appello). La Corte ha richiamato questa regola per escludere che la richiesta di rimessione potesse correttamente essere formulata tramite ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna al pagamento delle spese e, in caso di ricorso inammissibile, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende. La Corte ha applicato tale disposizione quantificando la somma in euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 26465 del 26/04/2022 (Astra s.r.l.)

    Richiamata come principio secondo cui l'ordinanza di inammissibilità resa nei casi previsti dalla norma citata è irretrattabile e impugnabile in Cassazione e che la competenza a decidere sull'istanza di restituzione nel termine è del giudice dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Un problema tecnico relativo alla firma digitale, se solo dedotto in termini generici e congetturali, non è sufficiente a far dichiarare illegittima l'ordinanza di inammissibilita; occorrono elementi probatori concreti del malfunzionamento.
  • La richiesta di restituzione in termini per proponimento dell'appello deve essere indirizzata al giudice competente per l'impugnazione (Corte d'appello) ai sensi dell'art.175 c.p.p.; non è la via corretta il ricorso per cassazione per ottenere la rimessione in termini.
  • Il ricorso per cassazione contro un'ordinanza di inammissibilita e ammissibile ma deve contenere la deduzione di un vizio specifico e rilevante dell'atto impugnato; assenze di tale deduzione rendono il ricorso inammissibile e possono comportare condanna alle spese e somme alla Cassa delle ammende.
  • In situazioni simili è opportuno conservare e produrre prove tecniche del malfunzionamento (log del software di firma, comunicazioni al fornitore, ricevute temporali, attestazioni di cancelleria dettagliate) e, se si chiede la rimessione in termini, presentare l'istanza al giudice dell'impugnazione nei termini previsti.
  • Quando si utilizza la firma digitale per depositi processuali è buona prassi verificare tempestivamente l'esito del processo di firma e, in caso di anomalie, acquisire documentazione che ne dimostri l'impossibilita di ottenere una firma valida con ordinaria diligenza.

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