Cassazione Civile, Ordinanza n. 27355/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (preponente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di agenzia, intercorso per anni tra le parti, relativo alla promozione della vendita di orologi. In appello era stato riconosciuto all'agente sia l'indennità sostitutiva del preavviso sia l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. La preponente ricorre per cassazione con due motivi. Con il primo deduce la violazione dell'art. 9 dell'accordo economico collettivo applicabile agli agenti di commercio, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente esteso la disciplina del preavviso prevista per l'agente "in esclusiva per una sola ditta" anche a un agente semplicemente vincolato da clausola di esclusiva con il preponente ma non monomandatario; richiama inoltre il testo contrattuale, secondo cui l'agente poteva operare per altre ditte non concorrenti. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 1751 c.c., contestando la liquidazione dell'indennità di cessazione nella misura massima e lamentando la mancata considerazione di varie circostanze incidenti sull'equità della quantificazione (numero di clienti, campagne pubblicitarie, andamento del fatturato provvigionale, corresponsione di una somma pari al 40% del massimo).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha ritenuto errata l'interpretazione della Corte d'appello dell'art. 9 dell'AEC: l'espressione "agente o rappresentante impegnato in esclusiva per una sola ditta" si riferisce all'agente monomandatario, distinto dall'agente che, pur soggetto a esclusiva verso il preponente, può assumere incarichi per ditte non concorrenti. È stato quindi cassato il capo della sentenza relativo all'indennità di preavviso e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame sul punto. È stato invece confermato il riconoscimento dell'indennità ex art. 1751 c.c., perché la Corte territoriale aveva già accertato i presupposti costitutivi del diritto e la censura della preponente mirava, in sostanza, a rimettere in discussione valutazioni di merito non consentite in sede di legittimità; inoltre alcune circostanze invocate non risultavano specificamente dedotte davanti al giudice d'appello.
Norme richiamate
"3) la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso e ... 4) la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto"
Il ricorso era sufficientemente chiaro quanto a fatti e motivi, così da escludere la dedotta inammissibilità per difetto di esposizione.
art. 360, primo comma n.3, c.p.c.
Le censure sono state inquadrate come violazioni e/o false applicazioni di norme di diritto.
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è censurabile in cassazione per violazione dei canoni ermeneutici; la Corte d'appello li aveva violati nell'interpretazione dell'art. 9 AEC.
"il diritto di esclusiva in favore del preponente è limitato alle 'imprese in concorrenza tra loro'"
La norma codicistica sull'esclusiva dell'agente non coincide con il patto di esclusiva per una sola ditta richiamato dall'AEC, che è riferito al monomandato.
"all'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità..."
L'indennità spetta se l'agente abbia procurato nuovi clienti o sviluppato quelli esistenti e se il preponente continui a trarne vantaggi; l'equità va valutata sulle circostanze del caso, ma la contestazione non può trasformarsi in una nuova rivalutazione del merito.
art. 6 della l. 2 febbraio 1973 n. 12
Il precedente richiamato dalla Corte d'appello era ritenuto non pertinente perché riguardava il diverso tema del massimale contributivo per l'agente monomandatario.
AEC 16 novembre 1988, art. 9
"nel caso di agente o rappresentante impegnato in esclusiva per una sola ditta"
La clausola tutela l'agente monomandatario con un preavviso più lungo; non si applica al semplice agente in esclusiva con divieto di trattare con concorrenti.
AEC 16 novembre 1988, art. 2
La disposizione conferma sistematicamente che il patto di esclusiva per una sola ditta è cosa diversa dal divieto di trattare con ditte concorrenti, consentendo incarichi verso ditte non concorrenti.
Massime di principio
- Nei contratti collettivi di diritto comune l'interpretazione in cassazione è sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizi motivazionali, non come nuovo esame del merito.
- La formula "esclusiva per una sola ditta" va letta, in coerenza letterale e sistematica, come riferita all'agente monomandatario; non può essere equiparata a una mera clausola di esclusiva verso il preponente che consenta incarichi per terzi non concorrenti.
- Il richiamo all'estratto previdenziale o ad atti di fatto non basta, da solo, a trasformare un rapporto contrattualmente esclusivo in un rapporto monomandatario se il contratto consente espressamente incarichi ulteriori non in concorrenza.
- L'indennità ex art. 1751 c.c. presuppone l'accertamento di nuovi clienti o dello sviluppo della clientela esistente e dei vantaggi residui per il preponente; la valutazione di equità riguarda la personalizzazione del quantum, non può essere usata per rimettere in discussione i presupposti costitutivi già accertati.
- In sede di legittimità non è consentito introdurre censure su circostanze fattuali non specificamente dedotte e trattate nel giudizio di merito.
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