Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1908/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro probatorio del 13/05/2022 relativo a un telefono cellulare e a un capo di abbigliamento sequestrati nella disponibilità del ricorrente. Il ricorrente aveva denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per mancata prova di collegamento tra lui e l'episodio di truffa aggravata ai danni di una persona anziana (la persona offesa aveva riconosciuto solo il coindagato Caputo), per l'irrilevanza del richiamo a un precedente arresto, per la mancata pertinenzialità degli oggetti sequestrati rispetto al reato e per l'illegittima acquisizione dell'intero contenuto del cellulare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifestata infondatezza. Ha ritenuto che ai fini del riesame del fumus delicti sia sufficiente l'astratta configurabilità del reato sulla base degli elementi utili a giustificare ulteriori indagini (non un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa). Ha confermato che l'iscrizione nel registro delle notizie di reato e i primi risultati investigativi giustificavano il provvedimento di sequestro; che gli oggetti (telefono e capo di abbigliamento) potevano essere funzionali alla commissione del reato o alle attività preparatorie (contatti telefonici, noleggio auto, identificazione tramite abbigliamento); e che la ricerca di dati visibili, nascosti o cancellati nel cellulare era diretta a chiarire responsabilità e contatti. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 28/10/2020 n.137, art. 23 comma 8 (convertito dalla L. 176/2020)

    art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma richiamata per le forme procedurali di esame del ricorso in cassazione; la Corte ha proceduto all'esame secondo le forme previste da tale disposizione

  • Decreto-legge 30/12/2021 n.228, art. 16 (convertito dalla L. 15/2022)

    art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228

    Richiamato per l'applicabilità delle disposizioni procedurali di cui al d.l. 137/2020

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna al versamento alla Cassa delle ammende per il ricorso infondato o redatto con colpa; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000

  • Giurisprudenza della Cassazione (orientamenti sul fumus delicti)

    Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019 (Pirlo); Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016 (Bulgarella); Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015 (Previtero)

    Principio secondo cui, per il riesame del fumus delicti ai fini del sequestro probatorio, rileva l'astratta configurabilità del reato e l'idoneità degli elementi ad autorizzare ulteriori indagini mediante l'acquisizione del bene; non è richiesto un accertamento di merito né la prova dell'elemento soggettivo

Massime di principio

  • In sede di riesame per un sequestro probatorio il "fumus" si valuta in termini di astratta configurabilità del reato: sono sufficienti elementi idonei a giustificare ulteriori indagini, non prove definitive di colpevolezza.
  • L'iscrizione nel registro delle notizie di reato e primi riscontri investigativi possono legittimare la misura cautelare di sequestro probatorio se indicano la necessità di acquisire cose o dati al fine di approfondire le responsabilità.
  • La pertinenzialità degli oggetti sequestrati può essere ravvisata anche quando gli oggetti risultano funzionali alla commissione del reato o alle attività preparatorie (per es. telefono usato per contattare la vittima, abbigliamento o auto usati nella consumazione della truffa).
  • Il sequestro dell'intero contenuto di un dispositivo elettronico è ammissibile per consentire la ricerca di dati visibili, nascosti o cancellati rilevanti ai fini investigativi, fermo restando il principio di necessità e proporzionalità e le garanzie per la riservatezza.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e ben articolati: censure generiche o prive di fondamento processuale espongono all'inammissibilità e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.