Cassazione Penale, Sentenza n. 1908/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro probatorio del 13/05/2022 relativo a un telefono cellulare e a un capo di abbigliamento sequestrati nella disponibilità del ricorrente. Il ricorrente aveva denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per mancata prova di collegamento tra lui e l'episodio di truffa aggravata ai danni di una persona anziana (la persona offesa aveva riconosciuto solo il coindagato Caputo), per l'irrilevanza del richiamo a un precedente arresto, per la mancata pertinenzialità degli oggetti sequestrati rispetto al reato e per l'illegittima acquisizione dell'intero contenuto del cellulare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifestata infondatezza. Ha ritenuto che ai fini del riesame del fumus delicti sia sufficiente l'astratta configurabilità del reato sulla base degli elementi utili a giustificare ulteriori indagini (non un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa). Ha confermato che l'iscrizione nel registro delle notizie di reato e i primi risultati investigativi giustificavano il provvedimento di sequestro; che gli oggetti (telefono e capo di abbigliamento) potevano essere funzionali alla commissione del reato o alle attività preparatorie (contatti telefonici, noleggio auto, identificazione tramite abbigliamento); e che la ricerca di dati visibili, nascosti o cancellati nel cellulare era diretta a chiarire responsabilità e contatti. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Decreto-legge 28/10/2020 n.137, art. 23 comma 8 (convertito dalla L. 176/2020)
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata per le forme procedurali di esame del ricorso in cassazione; la Corte ha proceduto all'esame secondo le forme previste da tale disposizione
Decreto-legge 30/12/2021 n.228, art. 16 (convertito dalla L. 15/2022)
art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228
Richiamato per l'applicabilità delle disposizioni procedurali di cui al d.l. 137/2020
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna al versamento alla Cassa delle ammende per il ricorso infondato o redatto con colpa; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000
Giurisprudenza della Cassazione (orientamenti sul fumus delicti)
Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019 (Pirlo); Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016 (Bulgarella); Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015 (Previtero)
Principio secondo cui, per il riesame del fumus delicti ai fini del sequestro probatorio, rileva l'astratta configurabilità del reato e l'idoneità degli elementi ad autorizzare ulteriori indagini mediante l'acquisizione del bene; non è richiesto un accertamento di merito né la prova dell'elemento soggettivo
Massime di principio
- In sede di riesame per un sequestro probatorio il "fumus" si valuta in termini di astratta configurabilità del reato: sono sufficienti elementi idonei a giustificare ulteriori indagini, non prove definitive di colpevolezza.
- L'iscrizione nel registro delle notizie di reato e primi riscontri investigativi possono legittimare la misura cautelare di sequestro probatorio se indicano la necessità di acquisire cose o dati al fine di approfondire le responsabilità.
- La pertinenzialità degli oggetti sequestrati può essere ravvisata anche quando gli oggetti risultano funzionali alla commissione del reato o alle attività preparatorie (per es. telefono usato per contattare la vittima, abbigliamento o auto usati nella consumazione della truffa).
- Il sequestro dell'intero contenuto di un dispositivo elettronico è ammissibile per consentire la ricerca di dati visibili, nascosti o cancellati rilevanti ai fini investigativi, fermo restando il principio di necessità e proporzionalità e le garanzie per la riservatezza.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e ben articolati: censure generiche o prive di fondamento processuale espongono all'inammissibilità e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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