Parere n. 318/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Comune di -OMISSIS-. Ente Regionale Parco di -OMISSIS- e Regione -OMISSIS-. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso dai sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS- e nei confronti dei controinteressati: l’Ente Regionale Parco di -OMISSIS- e la Regione -OMISSIS- avverso e per l’annullamento della determina n. 5517 del 16 aprile 2013 del Responsabile dell’Area 2° Urbanistica Opere Pubbliche ed Attività Produttive, notificata il 26 aprile 2013 con cui veniva comminata ai ricorrenti sanzione pecuniaria di euro 6.000,00 per asserita esecuzione di opere abusive in zona “E” agricola di PRG su fabbricato in corso di costruzione autorizzato con permesso di costruire, in assenza delle prescritte preventive autorizzazioni e/o nulla osta riguardo a vincoli sussistenti nell’area in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ex lege.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della determina n. 5517 del 16 aprile 2013, con cui è stata irrogata una sanzione pecuniaria di 6.000 euro per opere edilizie ritenute abusive in zona agricola sottoposta a vincolo paesaggistico.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato la sanzione sostenendo l'inesistenza delle violazioni contestate, l'eccesso di potere e l'illogicità della sanzione, anche in considerazione della pendenza di una procedura di approvazione di un progetto di variante. Nel corso del procedimento è stato rilasciato, il 25 maggio 2015, un permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, previo pagamento dell'oblazione e acquisizione del parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo paesaggistico. La questione è se tale sopravvenienza incida sulla legittimità e sulla persistente efficacia della sanzione impugnata e sull'interesse alla decisione del ricorso straordinario.
Il parere
La Sezione ha ritenuto che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria abbia fatto venir meno retroattivamente il carattere abusivo delle opere e, quindi, il presupposto giuridico dell'esercizio del potere sanzionatorio. La sanatoria ha inoltre determinato il venir meno dell'interesse pubblico alla repressione dell'illecito edilizio e paesaggistico originariamente contestato e ha soddisfatto l'interesse sostanziale dei ricorrenti. La sanzione deve pertanto considerarsi decaduta ex lege per mancanza del suo presupposto. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame nel merito dell'originario motivo di ricorso.
Osservazioni
Sopravvenuto permesso di costruire in sanatoria
Il permesso di costruire in sanatoria n. 4 del 25 maggio 2015, rilasciato all'esito dell'accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, previo pagamento dell'oblazione e parere favorevole delle amministrazioni preposte al vincolo paesaggistico, ha fatto venir meno retroattivamente il carattere abusivo delle opere.
Effetti sulla sanzione edilizia e paesaggistica
La sanatoria ha eliminato il presupposto giuridico della determina sanzionatoria del 16 aprile 2013, facendo venir meno l'interesse pubblico alla repressione dell'illecito e determinando la decadenza ex lege della sanzione.
Esito processuale
La controversia è stata dichiarata superata e il ricorso straordinario è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Il rilascio dell'accertamento di conformità fa venir meno retroattivamente il carattere abusivo delle opere e neutralizza il presupposto dell'esercizio del potere sanzionatorio.
art. 38 l. 28 febbraio 1985, n. 47
La disciplina conferma la rilevanza dell'esito favorevole della sanatoria rispetto alle sanzioni edilizie irrogate.
Il titolo edilizio in sanatoria rilasciato ai sensi dell'art. 36 ha superato la contestazione dell'abusività posta a fondamento della sanzione.
Massime di principio
- Il rilascio dell'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, a differenza della mera presentazione dell'istanza di sanatoria, fa venir meno retroattivamente il carattere abusivo delle opere e neutralizza il presupposto del potere sanzionatorio edilizio.
- Quando il titolo edilizio in sanatoria è rilasciato dopo l'irrogazione della sanzione, la sopravvenuta regolarizzazione incide sulla legittimità e sulla persistenza della sanzione, determinandone la decadenza ex lege ove venga meno il presupposto dell'illecito.
- Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, previo parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo paesaggistico, può determinare il venir meno dell'interesse pubblico alla repressione dell'illecito edilizio e paesaggistico originariamente contestato.
- Nel ricorso straordinario, quando una sopravvenienza soddisfa integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente e supera la controversia originaria, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Impugnazione della sanzione edilizia
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da privati contro una determina comunale del 16 aprile 2013, con cui era stata irrogata una sanzione pecuniaria di 6.000 euro per la presunta esecuzione di opere abusive su un fabbricato in corso di costruzione, situato in zona agricola di PRG e sottoposto a vincolo paesaggistico.
Motivo di ricorso e sviluppo del procedimento
I ricorrenti hanno dedotto l'inesistenza delle violazioni, l'eccesso di potere e l'illogicità della sanzione, anche in relazione alla pendenza di una procedura per l'approvazione di una variante progettuale.
Nel corso del procedimento consultivo:
- è stata depositata una sentenza penale irrevocabile che dichiarava prescritti i reati contestati;
- il Comune ha rilasciato, il 25 maggio 2015, il permesso di costruire in sanatoria n. 4;
- il titolo in sanatoria è stato rilasciato previo pagamento di 3.000 euro a titolo di oblazione e previo parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo paesaggistico;
- la Sezione ha disposto più volte acquisizioni istruttorie e la trasmissione della relazione ministeriale e delle controdeduzioni comunali.
Valutazioni preliminari sulla documentazione
La Sezione ha stigmatizzato il comportamento dell'Amministrazione, che non ha trasmesso tempestivamente la documentazione richiesta nonostante i ripetuti solleciti. Considerato tuttavia il lungo tempo trascorso dalla notificazione del ricorso, ha ritenuto necessario decidere sulla base degli atti disponibili.
Effetti della sanatoria
Secondo il parere, l'accertamento di conformità previsto dall'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, una volta concluso con esito favorevole, fa venir meno retroattivamente il carattere abusivo delle opere. La mera presentazione dell'istanza di sanatoria non paralizza l'azione repressiva dell'amministrazione; diverso è l'effetto del rilascio del titolo, che incide decisivamente sulla legittimità e sulla persistenza delle sanzioni già irrogate.
Nel caso concreto, il permesso di costruire in sanatoria ha eliminato il presupposto giuridico della determina sanzionatoria del 2013. La Sezione ha richiamato anche l'art. 38 della l. n. 47/1985, ritenendo che la sopravvenuta regolarizzazione renda non più sostenibile la sanzione fondata sull'originaria abusività.
Esito del ricorso
La sanatoria ha fatto venir meno l'interesse pubblico alla repressione dell'illecito edilizio e paesaggistico e ha integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale dei ricorrenti. Ne è derivata la decadenza ex lege della sanzione per mancanza del suo presupposto.
Il Consiglio di Stato ha quindi espresso parere nel senso che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata superata la controversia originaria dal rilascio del titolo edilizio in sanatoria.
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