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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28886/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La Corte d'appello aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di due imputati per difetto di querela, ritenendo invalida la querela proposta nell'interesse di una società per azioni dalla persona delegata dal procuratore speciale con scrittura privata non autenticata. Il Procuratore generale ha impugnato deducendo violazione di legge: secondo il ricorrente, i fatti andavano qualificati come tentato furto aggravato ai sensi degli artt. 56, 624 e 625, n. 7-bis, c.p., con conseguente procedibilità d'ufficio. Sosteneva che ricorrevano i presupposti dell'aggravante perché la persona giuridica offesa gestiva in regime pubblico il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti e perché i beni sottratti, tra cui rame e altri materiali presenti nell'ecocentro, sarebbero stati funzionali all'erogazione di un servizio pubblico.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha escluso la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7-bis, c.p., osservando che essa richiede non solo che il servizio sia gestito da soggetto pubblico o concessionario, ma anche che la sottrazione abbia ad oggetto componenti o materiali funzionalmente incorporati nell'infrastruttura destinata all'erogazione del servizio. Nel caso concreto i beni indicati nell'imputazione erano materiali conferiti dagli utenti presso l'ecocentro e costituivano oggetto dell'attività di raccolta e smaltimento, non elementi dell'infrastruttura del servizio. Restando esclusa l'aggravante, la procedibilità d'ufficio non poteva essere affermata; sono rimaste ferme, perché non impugnate, le valutazioni della sentenza impugnata sulla invalidità della querela. Il ricorso del Procuratore generale è stato quindi rigettato.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato per qualificare il fatto come tentativo di furto, in quanto gli imputati erano stati sorpresi mentre tentavano di impossessarsi dei beni senza riuscirvi per cause indipendenti dalla loro volontà

  • art. 624 c.p.

    richiamato quale norma base del furto; la Corte osserva che, a seguito della riforma del d.lgs. n. 150 del 2022, il furto resta procedibile d'ufficio solo in ipotesi tassative, tra cui le aggravanti di cui al n. 7 e al n. 7-bis dell'art. 625 c.p.

  • art. 625, n. 7-bis, c.p.

    richiede la sottrazione di componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di servizi e gestite da soggetti pubblici o concessionari; non basta che i beni si trovino nell'area del servizio o appartengano al gestore, occorrendo un rapporto di immediata strumentalità con l'infrastruttura

  • art. 625, n. 7, c.p.

    menzionato nel delineare le ipotesi che rendono il furto procedibile d'ufficio, con riferimento a cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o destinate a pubblico servizio, pubblica utilità, difesa o reverenza

  • art. 624 c.p.

    nel testo viene richiamato anche per la regola di procedibilità introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, applicabile in senso più favorevole anche ai fatti anteriori

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    art. 2, comma 1, lettera i)

    ha ristretto il novero dei furti procedibili d'ufficio; trattandosi di disciplina più favorevole, la Corte ne applica gli effetti anche ai fatti anteriori

  • art. 625 n. 7-bis c.p.

    la tutela aggravata mira a proteggere l'integrità e la funzionalità delle infrastrutture pubbliche, non genericamente il patrimonio del soggetto gestore

  • art. 625 n. 7-bis c.p.

    non si estende ai beni che costituiscono oggetto del servizio pubblico, ma solo a quelli che consentono l'erogazione del servizio stesso

Massime di principio

  • Nel furto, la procedibilità d'ufficio è ammessa solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge; in difetto delle aggravanti che la rendono procedibile ex officio, resta necessaria la querela.
  • La circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7-bis, c.p. richiede un duplice requisito: uno soggettivo, relativo alla gestione pubblica o in concessione del servizio, e uno oggettivo, consistente nel nesso funzionale tra il bene sottratto e l'infrastruttura destinata all'erogazione del servizio.
  • Non integra l'aggravante il furto di beni che si trovino semplicemente nell'area in cui il servizio è svolto o che appartengano al gestore; è necessario che i beni siano parte dell'infrastruttura o ad essa immediatamente strumentali.
  • La tutela rafforzata dell'art. 625, n. 7-bis, c.p. protegge l'efficienza e la continuità del servizio pubblico, non il patrimonio del soggetto che lo gestisce.
  • In tema di successione di leggi penali, la disciplina che amplia l'area della procedibilità a querela è norma più favorevole e si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

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