Ordinanza n. 914/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha ordinato all’Amministrazione di fornire idonea prova dell’effettivo accredito dell’importo riconosciuto dalla sentenza e ha imposto al ricorrente di chiarire la data in cui la somma gli è stata accreditata, assegnando un termine perentorio sino all’11 settembre 2026. La prosecuzione della trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 21 ottobre 2026.
Atto impugnato: mancata o non comprovata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Brescia n. 542/2023, relativa all’accredito della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Brescia, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e condannato il Ministero a consentire la generazione dei buoni spesa. Il Ministero ha dichiarato che il gestore del servizio avrebbe accreditato l’importo nel borsellino elettronico il 25 febbraio 2026. Il ricorrente, tuttavia, si è limitato a chiedere il passaggio in decisione, senza chiarire quando la somma fosse stata effettivamente accreditata. Il TAR ha rilevato la necessità di acquisire chiarimenti e prova documentale sull’effettiva esecuzione del giudicato.
Norme richiamate
Le disposizioni sono richiamate quale base processuale del ricorso volto a ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
È la disposizione sostanziale richiamata dalla sentenza da eseguire, che aveva riconosciuto il diritto del docente all’assegnazione della Carta elettronica.
art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016
generazione dei buoni spesa
È la disposizione richiamata dalla sentenza del giudice ordinario quale riferimento per la generazione dei buoni spesa spettanti al docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione dichiara di avere eseguito il giudicato ma tale adempimento non risulta documentalmente comprovato, il giudice può disporre acquisizioni istruttorie prima di definire la controversia.
- La verifica dell’ottemperanza richiede l’accertamento dell’effettiva e integrale esecuzione del comando giudiziale, non essendo sufficiente una mera dichiarazione dell’amministrazione circa l’avvenuto pagamento o accredito.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può richiedere chiarimenti sia all’amministrazione, in ordine alla prova dell’adempimento, sia al ricorrente, in ordine alla concreta ricezione delle somme o delle utilità riconosciute dal giudicato.
Come è indicizzato
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