Cassazione Civile, Ordinanza n. 30280/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Due soggetti hanno proposto ricorso per cassazione, con atto unico affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia. Nel giudizio di legittimità si sono costituite la società mandataria della cessionaria del credito e la banca. Successivamente, i difensori dei ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando che tra le parti era stato raggiunto un accordo transattivo e chiedendo la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione. La controparte non risulta aver accettato la rinuncia né che l'atto le sia stato comunicato; pertanto la Corte ha ritenuto di dichiarare l'estinzione del giudizio e di porre le spese a carico dei rinuncianti.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dai difensori dei ricorrenti, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione e ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 4.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ha inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, rilevando che l'estinzione per rinuncia non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia, perché tale esito non è equiparabile al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente proposta dal difensore munito di procura speciale, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Se l'atto di rinuncia non risulta comunicato o accettato dalla controparte, le spese del giudizio di cassazione restano a carico della parte rinunciante.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia non equivale, ai fini del contributo unificato, a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, sicché non matura l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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