Cassazione Penale, Ordinanza n. 17063/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che lo aveva condannato per rapina. Con il primo motivo ha riproposto, come violazione di legge, la questione della qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la violenza non fosse finalizzata all'impossessamento dell'autovettura. Con il secondo motivo ha contestato l'applicabilità dell'art. 162-c.p., deducendo in sostanza che il risarcimento non sarebbe stato adeguato o sufficiente; la Corte ha ritenuto che tale censura presupponesse una rivalutazione del fatto non consentita in cassazione, non essendo la motivazione della decisione manifestamente illogica. Con l'ultimo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, censura ritenuta manifestamente infondata perché il provvedimento impugnato aveva già dato adeguata giustificazione del diniego.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la qualificazione giuridica del fatto come rapina anche quando la violenza sia finalizzata non solo all'impossessamento ma anche all'impunità; ha inoltre escluso la proponibilità della censura sul risarcimento e ha giudicato infondata la doglianza sulle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La formulazione della norma indica che la violenza può essere finalizzata, in via alternativa, anche alla finalità di assicurare l'impunità, oltre che all'impossessamento.
La questione relativa all'applicabilità della norma non è esaminabile in cassazione quando la censura richiede una rivalutazione fattuale, in particolare sull'effettività e sufficienza del risarcimento, se la motivazione di merito non è manifestamente illogica.
circostanze attenuanti generiche
Il diniego è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito lo abbia adeguatamente motivato.
Cassa delle ammende
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di rapina, la violenza o minaccia non deve essere necessariamente diretta esclusivamente a consentire l'impossessamento del bene, potendo essere funzionale anche a garantirne l'impunità; la disgiuntiva legislativa è sufficiente a ricomprendere entrambe le finalità.
- Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e della prova, quando la motivazione di merito sia logica e non manifestamente illogica.
- La deduzione sull'adeguatezza del risarcimento ai fini dell'applicazione dell'art. 162 c.p. richiede accertamenti di merito non rivalutabili in cassazione.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante, apparente o manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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