Ordinanza n. 2258/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia - Bari, Sez. II, concernente un’informazione interdittiva antimafia emessa nei confronti dell’appellante
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa individuale ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Puglia - Bari che aveva riguardato l’informazione interdittiva antimafia adottata nei suoi confronti. Il testo non specifica analiticamente i motivi dedotti in primo grado o in appello. Il Consiglio di Stato ha esaminato sommariamente il fumus boni iuris, rilevando che i motivi di ricorso in primo grado non presentavano prima facie elementi di fondatezza, ma che dovevano essere approfonditi nella fase di merito dal TAR. Quanto al periculum in mora, è stata prospettata la necessità di valutare la prevalenza dell’interesse pubblico a evitare rischi di inquinamento della realtà economica da parte della criminalità organizzata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. In sede di cognizione sommaria ha escluso la presenza, prima facie, di elementi di fondatezza nei motivi proposti contro l’informazione interdittiva antimafia, pur rimettendo il loro esame approfondito alla fase di merito davanti al TAR. Ha inoltre ritenuto prevalente, nelle more del giudizio di primo grado, l’interesse pubblico a scongiurare il rischio di infiltrazione o inquinamento dell’economia da parte della criminalità organizzata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo valuta il fumus boni iuris secondo il criterio della cognizione sommaria: la rilevata assenza di elementi prima facie favorevoli non impedisce che le censure siano esaminate più approfonditamente nel giudizio di merito.
- In materia di informazione interdittiva antimafia, nelle more della definizione del giudizio di merito può prevalere l’interesse pubblico a prevenire il rischio di infiltrazione o inquinamento dell’economia da parte della criminalità organizzata, anche ai fini della valutazione del periculum in mora.
- Il rigetto della domanda cautelare non comporta una definitiva decisione sulla fondatezza delle censure, quando il giudice riservi il loro approfondimento alla sede di merito.
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