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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07765/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza per furto pluriaggravato. I motivi dedotti erano quattro: 1) nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, assumendo che nel giudizio cartolare non sarebbero state esaminate le note conclusive depositate dalla difesa; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per asserite contraddizioni nelle risultanze istruttorie poste a base dell'identificazione dell'imputato, con riferimento alle dichiarazioni dei testimoni; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto come tentativo ex art. 56 c.p.; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di bilanciamento delle circostanze e sulla dosimetria della pena, con riferimento alla valutazione di merito sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché la sentenza di appello dava conto espressamente delle note difensive depositate e le conclusioni erano identiche a quelle dell'atto di appello; ha ritenuto non consentito il secondo motivo, in quanto volto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito; ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che il furto è consumato quando il bene sottratto passa, anche per breve tempo, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché non poteva parlarsi di mero tentativo; ha infine ritenuto inammissibile il quarto motivo perché attinente a un apprezzamento discrezionale del giudice di merito sul bilanciamento delle circostanze e sulla pena, non censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Per configurare il tentativo occorre che la sottrazione non sia giunta a consumazione; nel furto è sufficiente, per integrare il reato consumato, che il bene passi anche solo brevemente sotto il dominio esclusivo dell'agente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è deducibile una censura che miri, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito.
  • La nullità per omesso esame delle difese cartolari non sussiste quando la sentenza di merito dia conto delle note depositate dalla difesa e le conclusioni prospettate siano sostanzialmente coincidenti con quelle già formulate nell'atto di appello.
  • Nel furto, la consumazione si realizza quando la cosa sottratta sia entrata, anche per un tempo brevissimo, nella disponibilità esclusiva dell'agente; in tale ipotesi non è configurabile il tentativo.
  • Le censure sul bilanciamento delle circostanze e sulla quantificazione della pena sono sindacabili in cassazione solo se la motivazione sia del tutto arbitraria, illogica o apparente; quando la scelta del giudice di merito è sorretta da motivazione sufficiente e coerente, la doglianza è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniRiti alternativi
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

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