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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22122/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione: Chiappetta era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 17/11/2014 al 09/02/2015 e poi agli arresti domiciliari fino al 20/09/2016 per accuse di ricettazione di oro rubato (capi C e D, fatti del 2014), da cui fu assolto irrevocabilmente il 28/05/2019. Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello di Torino che aveva rigettato la domanda di indennizzo, denunciando violazione dell'art. 314 c.p.p. e difetto di motivazione: secondo il ricorrente l'ordinanza valorizzava fatti non provati (finanziamento ai Sinti, conoscenza della provenienza illecita di alcuni monili) mentre la sentenza di assoluzione aveva escluso che fosse effettivamente finanziatore e che avesse conoscenza certa della provenienza furtiva; inoltre la semplice frequentazione o contatti, senza adesione, non sarebbero di per sé idonei a configurare dolo o colpa grave ostativa all'indennizzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'Appello di Torino per un nuovo esame. La Corte di Cassazione ha rilevato che la decisione di merito valorizzava elementi (presunto finanziamento, molti preziosi di provenienza furtiva) che la sentenza assolutoria aveva escluso o qualificato in termini diversi; di conseguenza è necessario un approfondimento per valutare se sussista una colpa grave concausativa della protratta custodia cautelare (che escluderebbe l'indennizzo) e, se del caso, se vi sia soltanto una colpa lieve rilevante ai fini della determinazione del quantum. Per le spese il provvedimento non ha riconosciuto nulla a favore del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai principi di equa riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza reiettiva non avesse adeguatamente motivato alla luce delle risultanze della sentenza di assoluzione e ha disposto il rinvio per una nuova valutazione conforme ai principi sull'indennizzo.

  • art. 530 c.p.p., comma 2

    La sentenza di merito di assoluzione ha fatto riferimento a questa norma per affermare la mancanza della prova del dolo e quindi l'assoluzione ex art. 530 c.2 (mancanza della prova che il fatto costituisce reato). Tale valutazione ha rilevanza ai fini dell'accertamento dell'assenza di responsabilità dell'imputato e dell'idoneità a fondare la riparazione.

  • Giurisprudenza di legittimità sulla colpa grave/colpa lieve in materia di equa riparazione

    Sez. 4, n. 51343 del 09/10/2018; Sez. 4, n. 21575 del 29/01/2014; Sez. 4, n. 2430 del 13/07/2011 (dep. 2012)

    Principi consolidati secondo i quali, quando vi è assoluzione, la Corte d'appello deve valutare se l'ingiusta detenzione sia stata determinata anche da una condotta del detenuto qualificabile come colpa grave (che esclude il diritto all'indennizzo) o, al più, da colpa lieve che può influire sul quantum dell'indennizzo. La Cassazione ha richiamato tali precedenti per ordinare il riesame.

Massime di principio

  • La semplice frequentazione o rapporti con persone indagate o delinquere non è di per sé sufficiente a configurare una "colpa grave" che escluda l'indennizzo per ingiusta detenzione: occorre dimostrare una condotta personale gravemente colposa con efficacia concausativa nella protrazione della misura cautelare.
  • Se la sentenza di assoluzione accerta l'assenza di prova del dolo o esclude fattispecie essenziali (es. finanziamento effettivo), il giudice dell'equa riparazione deve motivare in termini precisi perché tali accertamenti non ostacolano l'indennizzo.
  • Spetta al giudice che decide sulla riparazione un esame puntuale dei fatti accertati nel giudizio di merito: se emergono solo elementi di opacità o sospetto non sufficientemente provati, questo non basta automaticamente a escludere l'indennizzo, ma può incidere sul quantum se configurabile colpa lieve.
  • La parte resistente (Stato) deve fornire un contributo probatorio e motivazionale concreto per dimostrare il nesso causalmente rilevante tra la condotta del detenuto e la durata della custodia; argomentazioni generiche non sono sufficienti.
  • In presenza di contrasti tra le valutazioni dell'ordinanza che nega l'indennizzo e la sentenza di assoluzione, il rimedio corretto è il rinvio per nuovo esame, onde consentire al giudice di merito di verificare fatto per fatto l'eventuale sussistenza di colpa grave o lieve.
  • Ai fini dell'indennizzo può essere decisivo l'accertamento della conoscenza da parte dell'imputato della provenienza illecita dei beni; la mera mancanza di fatture non determina automaticamente la prova del dolo.

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