Cassazione Penale, Ordinanza n. 09876/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando l'art. 616 c.p.p. Il provvedimento di merito resta quindi fermo nei suoi effetti, ma dal testo non è possibile ricavare con precisione il reato contestato né il contenuto sostanziale della condanna.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato contro la sentenza della Corte di appello di Palermo del 20/03/2025. Dal testo emerge solo che i motivi di impugnazione erano due: il primo denunciava un asserito difetto di motivazione, contraddittorietà e palese illogicità della motivazione della sentenza impugnata; il secondo investiva la determinazione del trattamento punitivo. La Corte di cassazione rileva che le censure sulla motivazione erano in realtà manifestamente infondate, perché la decisione di merito conteneva una motivazione esistente, lineare, coerente ed esauriente; quanto al trattamento sanzionatorio, osserva che la sentenza di appello era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive, sicché la relativa valutazione di merito non era sindacabile in sede di legittimità. Il testo non indica il reato sostanziale oggetto del processo.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a prospettare un difetto di motivazione quando la sentenza impugnata presenti una motivazione esistente, coerente e logicamente lineare.
- La manifestamente infondata doglianza sulla motivazione non consente un riesame del merito sotto forma di critica alla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di appello.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione; se il giudice di merito ha dato conto delle deduzioni difensive con argomentazione sufficiente e non illogica, la censura non è ammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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