Ordinanza n. 1203/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’avviso dell’esito della prova scritta del 6 maggio 2024 ex DM 8 giugno 2023 n. 107 m.pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U. 0064933. 07-05-2024 per esserle stato attribuito un punteggio di 53 punti a fronte di 60 utili per il superamento della prova e di ogni altro atto presupposto e consequenziale; - nonché, in particolare e in parte qua, dell’atto contenente i cento quesiti, forniti da Formez PA e validati dal Comitato tecnico Scientifico di cui all’articolo 13, comma 2, del Decreto 3 agosto 2017, n. 138 con le quattro opzioni di risposta, di cui solo una, ai sensi dell’art. 6, punto a) del Bando avrebbe dovuto essere quella corretta. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da MADEO MARIAROSA il 12\08\2024 per l’annullamento: - del Decreto di rettifica del 29.05.2024 m_pi.AOODGPER.REGISTRO_UFFICIALE 29-05-2024, con cui il Ministero ha modificato gli esiti delle prove scritte sostenute dai candidati nel concorso in oggetto in relazione al seguente quesito <<Ai sensi dell’art. 5 del d.i. n. 129/2018, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile entro: ¨ il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento”, “il mese di gennaio dell’anno di riferimento”,¨ i primi quindici giorni del mese di dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento”, “il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da MADEO MARIAROSA il 30\10\2024 per l’annullamento: - del decreto prot. n. AOODPIT N. 2187 del 09.08.2024 e del successivo provvedimento di rettifica della graduatoria prot. n. 2206 del 19.08.2024, emessi all'esito della prova scritta del 6 maggio 2024 svolta nella procedura concorsuale di cui al DM 8 giugno 2023 n. 107 m.pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U. 0064933. 07-05-2024 e per la nullità del verbale di aula. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da MADEO MARIAROSA il 13\02\2026 per l’annullamento dei seguenti atti: - del Decreto del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione (DPIT) prot. n. 3827 del 18 dicembre 2025 recante «Seconda rettifica graduatoria nazionale di merito, approvata con decreto prot. n. 2187 del 09.08.2024 nella procedura di reclutamento riservata di cui al D.M. 8 giugno 2023 n. 107», e del relativo allegato nella parte in cui — facendo applicazione di punteggi scaturenti da una prova scritta illegittimamente valutata e omettendo di estendere alla ricorrente le conseguenze delle pronunce giurisdizionali già eseguite in favore di altri candidati che avevano dedotto le medesime censure — permane l'illegittima mancata inclusione della ricorrente nella graduatoria nazionale di merito e continuano a prodursi effetti pregiudizievoli sulla sua posizione, precludendole l'accesso al corso intensivo di formazione e, per l'effetto, al ruolo direttivo; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati, laddove ritenuto lesivo per la posizione della parte ricorrente; - nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della patrocinata di poter sostenere una rinnovata prova concorsuale scritta nella procedura di reclutamento in oggetto; - in subordine, per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga, quanto meno, l'inclusione dell'istante nell'elenco dei candidati ammessi al corso intensivo di formazione per Dirigenti Scolastici di cui al DM n. 107/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta, atti di rettifica degli esiti e della graduatoria nazionale di merito e successivi atti della procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'attribuzione di 53 punti, invece dei 60 necessari per il superamento della prova scritta, nonché i quesiti somministrati nella prova, deducendone l'illegittimità. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto di rettifica relativo a un quesito riguardante il termine entro il quale il programma annuale e la relazione illustrativa devono essere sottoposti ai revisori dei conti, gli atti di approvazione e rettifica della graduatoria nazionale di merito e il verbale di aula. Con ulteriori motivi aggiunti ha contestato la seconda rettifica della graduatoria, sostenendo che la prova fosse stata illegittimamente valutata e che non le fossero state estese le conseguenze di pronunce giurisdizionali favorevoli ad altri candidati che avevano dedotto censure analoghe. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto a sostenere una nuova prova scritta e, in subordine, il risarcimento in forma specifica mediante inclusione nell'elenco dei candidati ammessi al corso intensivo di formazione. Il provvedimento non esamina nel merito tali censure, ma rileva la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati controinteressati inseriti nelle graduatorie impugnate.
La decisione
Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami, ritenendo sussistenti circostanze eccezionali giustificate dall'elevatissimo numero dei destinatari e dalle prevedibili difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi. Ha autorizzato la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, dell'ordinanza, dell'elenco dei controinteressati e degli avvisi prescritti. La pubblicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 10 giorni; l'inosservanza è espressamente sanzionata con l'improcedibilità del gravame. Il Ministero deve mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado e rilasciare alla ricorrente un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione. La trattazione è stata fissata all'udienza pubblica dell'11 novembre 2026. Nessuna decisione è stata assunta sulla fondatezza delle domande di annullamento, accertamento o risarcimento.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento, insieme alle altre disposizioni processuali indicate, della disciplina dell'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio.
Richiamato per autorizzare le modalità di integrazione del contraddittorio stabilite dal giudice.
Richiamato quale base normativa per disporre la notificazione per pubblici proclami.
Indicato negli atti di parte quale fondamento della domanda subordinata di risarcimento in forma specifica; la domanda non è stata esaminata nel merito dall'ordinanza.
Massime di principio
- Quando il ricorso incide su graduatorie concorsuali e il numero dei candidati controinteressati è elevatissimo, con prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare, in presenza di circostanze eccezionali, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere attuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del ricorso, degli atti recanti motivi aggiunti, del provvedimento giudiziale, dell'elenco dei controinteressati e degli avvisi informativi prescritti dal giudice.
- Il giudice può fissare termini perentori per l'esecuzione della pubblicazione e per il deposito della relativa prova, prevedendo che l'inosservanza degli adempimenti determini l'improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 1273/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 235/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 236/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 237/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 238/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 239/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →