Cassazione Civile, Ordinanza n. 16192/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, non per le ragioni prospettate nella relazione, ma perché la notificazione del ricorso è stata effettuata a un soggetto cessato e quindi inesistente, anziché al soggetto che avrebbe dovuto essere evocato in giudizio in proprio. Non vengono liquidate le spese, poiché l'intimato non si è costituito.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA nei confronti del legale rappresentante di una associazione sportiva dilettantistica, per l'anno d'imposta 2010, con contestazione da parte dell'Ufficio del difetto dei requisiti previsti dall'art. 148 TUIR per il regime agevolato. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi accolto l'appello. In Cassazione ricorre l'Agenzia delle Entrate con due motivi, ma la Corte rileva d'ufficio un vizio originario della vocatio in ius: la società/associazione contribuente era cessata il 31 ottobre 2015, quando il giudizio di appello era ancora pendente, sicché il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere notificato al legale rappresentante in proprio e non alla associazione cessata, già non più esistente come soggetto processuale. Il rapporto processuale risulta quindi erroneamente instaurato.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro dei requisiti agevolativi la cui sussistenza era stata contestata dall'Ufficio nell'avviso di accertamento.
Massime di principio
- Quando un ente collettivo cessa di esistere prima dell'impugnazione, l'atto introduttivo del giudizio di legittimità deve essere notificato al soggetto che ne abbia la legittimazione processuale residua, e non all'ente ormai estinto.
- La notificazione del ricorso a un soggetto non più esistente determina un errore nella instaurazione del rapporto processuale e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La Corte può rilevare d'ufficio un vizio processuale che impedisce l'esame del merito, anche se la ragione di inammissibilità è diversa da quella inizialmente prospettata nella relazione.
- In assenza di costituzione dell'intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Come è indicizzato
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