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Ordinanza

Ordinanza n. 2655/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell'ordinanza cautelare n. 116 del 2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sezione Seconda.

Giustizia amministrativa202605009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Marche che aveva respinto la domanda cautelare, limitando la sospensione dei provvedimenti impugnati al tempo necessario per l’espletamento di un incombente istruttorio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare n. 116 del 2026 del TAR Marche, chiedendone la riforma nell’ambito di una controversia avente a oggetto provvedimenti amministrativi e un permesso di costruire relativo a un immobile in costruzione. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di censura dedotti in appello; emerge soltanto la contestazione della decisione cautelare di primo grado e l’allegazione di un pregiudizio derivante dalla prosecuzione degli effetti dei provvedimenti impugnati.

La decisione

Il Consiglio di Stato, applicando il criterio della cognizione sommaria propria della fase cautelare e procedendo al bilanciamento degli interessi contrapposti, ha respinto l’appello. Il Collegio ha ritenuto, allo stato e tenuto conto della situazione attuale dell’immobile in costruzione, condivisibile la decisione del TAR di limitare la sospensione dei provvedimenti impugnati al tempo necessario per l’espletamento dell’incombente istruttorio, rinviando ogni approfondimento alla fase di merito. Ha inoltre escluso che il pregiudizio allegato potesse essere considerato di per sé irreparabile, poiché l’eventuale accoglimento del ricorso nel merito, con annullamento del permesso di costruire, avrebbe prodotto effetti ripristinatori. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare contro le ordinanze cautelari del TAR; il Consiglio di Stato ha esaminato l’impugnazione nella fase cautelare e l’ha respinta.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamabile per i presupposti della tutela cautelare, valutati mediante cognizione sommaria, bilanciamento degli interessi e verifica del carattere irreparabile del pregiudizio; il testo non lo cita espressamente.

Massime di principio

  • Nella fase di appello cautelare il giudice decide sulla base di una cognizione sommaria e deve bilanciare gli interessi contrapposti, senza anticipare l’approfondimento proprio del giudizio di merito.
  • Il pregiudizio derivante dalla prosecuzione degli effetti di un permesso di costruire non è di per sé irreparabile quando l’eventuale successivo annullamento del titolo possa produrre effetti ripristinatori idonei a rimuovere le conseguenze dell’attività edilizia.
  • È legittimo limitare la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati al tempo strettamente necessario all’espletamento di un incombente istruttorio, salva la successiva valutazione piena nella fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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