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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36555/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con ordinanza del 22 aprile 2026, il Tribunale di Imperia, su richiesta del pubblico ministero, ha corretto l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 5 settembre 2025, che aveva riconosciuto la continuazione e rideterminato la pena da espiare. La motivazione dell’ordinanza del 2025 indicava la pena in un anno, quattro mesi e quindici giorni di reclusione ed euro 3.050 di multa, mentre il dispositivo riportava un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 3.050 di multa. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la nullità dell’ordinanza di correzione, emessa de plano senza l’udienza camerale prevista dagli artt. 130, comma 3, e 127 c.p.p., sostenendo di avere interesse a interloquire sulla natura dell’errore, verificare il calcolo e tutelare il diritto di difesa; con il secondo ha sostenuto che la divergenza derivasse da un errore di giudizio, non correggibile ex art. 130 c.p.p. ma censurabile soltanto mediante impugnazione, anche perché la correzione peggiorava la posizione del condannato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha riconosciuto che l’omessa fissazione dell’udienza camerale nella procedura di correzione determina una nullità di ordine generale, ma ha ritenuto che essa sia deducibile solo in presenza di un concreto interesse alla partecipazione. Nel caso concreto, l’interesse prospettato era generico: non erano stati indicati fatti o situazioni decisivi che il contraddittorio avrebbe potuto introdurre; la correttezza del calcolo poteva essere censurata impugnando l’ordinanza ex art. 671 c.p.p.; non era specificato in che modo fosse stato concretamente leso il diritto di difesa. Nel merito, la Corte ha rilevato che l’ordinanza emessa in camera di consiglio costituisce un provvedimento unitario, da interpretare considerando congiuntamente motivazione e dispositivo. La motivazione aveva correttamente calcolato la pena in un anno, quattro mesi e quindici giorni di reclusione; la mancata riproduzione integrale di tale durata nel dispositivo era un errore materiale per omissione, emendabile ai sensi dell’art. 130 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 130 c.p.p.

    La correzione degli errori materiali delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento, il quale - ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. - deve provvedere in camera di consiglio a norma dell'art. 127 cod. proc. pen., ossia dandone avviso alle parti e consentendo loro di presentare memorie nonché di comparire e di essere sentiti nell'apposita udienza camerale all'uopo fissata.

    La correzione dell’errore materiale deve essere effettuata in camera di consiglio, secondo le forme dell’art. 127 c.p.p.; la procedura è utilizzabile per correggere l’omissione materiale della parte del calcolo della pena già correttamente esposto nella motivazione di un’ordinanza.

  • art. 127 c.p.p.

    La correzione degli errori materiali delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento, il quale - ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. - deve provvedere in camera di consiglio a norma dell'art. 127 cod. proc. pen., ossia dandone avviso alle parti e consentendo loro di presentare memorie nonché di comparire e di essere sentiti nell'apposita udienza camerale all'uopo fissata.

    La procedura camerale per la correzione comporta l’avviso alle parti e la possibilità di presentare memorie, comparire ed essere sentite. La sua inosservanza dà luogo a nullità, ma la nullità è deducibile in impugnazione soltanto se il ricorrente indica un concreto interesse alla partecipazione.

  • art. 178 c.p.p.

    Nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, è pacifico il principio secondo cui l'adozione "de plano", senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.

    L’adozione de plano del provvedimento di correzione, senza udienza camerale e avviso alle parti, comporta una nullità di ordine generale.

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    Questa regola deve essere, tuttavia, coniugata con le disposizioni che disciplinano le impugnazioni e, in particolare, con la norma dettata dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., secondo la quale "per proporre impugnazione è necessario avervi interesse".

    La nullità derivante dall’omessa procedura camerale può essere fatta valere con ricorso per cassazione soltanto se il ricorrente dimostra un interesse concreto alla partecipazione, collegato alla possibilità di incidere sul provvedimento.

  • art. 671 c.p.p.

    il secondo perché la correttezza del calcolo matematico poteva e doveva costituire oggetto di eventuale censura dell’ordinanza pronunciata ex art. 671 cod. proc. pen.

    La correttezza del calcolo della pena operato nell’ordinanza di riconoscimento della continuazione deve essere contestata impugnando tale ordinanza; non dimostra, di per sé, un concreto interesse a partecipare alla successiva procedura di correzione materiale.

Massime di principio

  • L’omessa fissazione dell’udienza camerale e l’omesso avviso alle parti nella procedura di correzione dell’errore materiale comportano una nullità di ordine generale; la nullità è deducibile in impugnazione soltanto se il ricorrente indica un concreto interesse alla partecipazione.
  • L’interesse alla partecipazione all’udienza camerale non può essere affermato in termini astratti: occorre indicare fatti o situazioni decisivi che il contraddittorio avrebbe potuto sottoporre al giudice e che avrebbero potuto incidere sul provvedimento.
  • La mera intenzione di contestare la correttezza del calcolo contenuto nell’ordinanza originaria non fonda un concreto interesse all’udienza di correzione, quando quel calcolo poteva essere censurato mediante impugnazione dell’ordinanza stessa.
  • Nelle ordinanze emesse a seguito di rito camerale, dispositivo e motivazione concorrono unitariamente a formare la decisione; la loro eventuale divergenza va valutata leggendo il provvedimento nel suo complesso.
  • È correggibile ai sensi dell’art. 130 c.p.p. l’omissione nel dispositivo di una parte della pena che risulti già correttamente calcolata e indicata nella motivazione, quando la lettura complessiva dell’ordinanza consenta di individuare con certezza la decisione adottata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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