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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12471/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del GIP del Tribunale di Verona era stata applicata la pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nei confronti di due imputati in relazione a plurime cessioni di sostanza stupefacente. Uno dei ricorsi era stato proposto personalmente dall'imputato, senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione; l'altro, proposto nell'interesse del coimputato, deduceva la violazione dell'art. 606, lett. e), c.p.p. per mancata esplicitazione, da parte del giudice, delle ragioni dell'esclusione dei presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto il primo ricorso inammissibile perché l'art. 613 c.p.p. richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensore cassazionista, essendo irrilevante l'autenticazione della firma dell'imputato. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo ricorso perché, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso nei soli casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la dedotta erronea qualificazione giuridica del fatto è censurabile solo in presenza di errore manifesto, mentre nel caso concreto la doglianza era generica e non autosufficiente e non emergeva una violazione immediatamente ricavabile dal capo di imputazione e dalla motivazione della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per il primo, ha applicato il principio di inammissibilità del ricorso personale dell'imputato non sottoscritto da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione. Per il secondo, ha ribadito la tassatività dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento e ha escluso che la censura rientrasse nei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito è stata pronunciata la sentenza impugnata.

  • art. 613 c.p.p.

    il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 39 disp. att. c.p.p.

    l'autenticazione della sottoscrizione attesta soltanto la genuinità della firma e la sua riferibilità alla parte privata, ma non supplisce al requisito della sottoscrizione del difensore cassazionista.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    è stata invocata per dedurre un vizio di motivazione/violazione di legge in relazione all'omessa esplicitazione dei motivi sul controllo ex art. 129 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    richiama il dovere di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, tema evocato nel ricorso inammissibile.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    nelle sentenze di patteggiamento emesse dopo la riforma del 2017 limita il ricorso per cassazione ai soli motivi espressamente previsti dalla norma.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, alla sanzione pecuniaria.

  • art. 1, comma 50, l. n. 103 del 2017

    richiamato per individuare la disciplina temporale applicabile al patteggiamento e ai limiti di ricorribilità.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    richiamo al vizio denunciato dal ricorrente nell'interesse del coimputato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso personale dell'imputato è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; l'autenticazione della firma da parte di un legale non sana il difetto di sottoscrizione qualificata.
  • Avverso la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali ipotesi è inammissibile.
  • La deduzione di erronea qualificazione giuridica del fatto in sede di ricorso contro il patteggiamento è ammissibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione e alla motivazione.
  • Censure formulate in modo generico o non autosufficiente, che non evidenzino una violazione di legge ricavabile con immediatezza dagli atti rilevanti, non superano il vaglio di ammissibilità del ricorso.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice di legittimità può provvedere senza formalità e deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

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