Cassazione Penale, Sentenza n. 9971/2022 del 22/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato per due motivi principali: (1) violazione dell'art. 468, comma 4-bis c.p.p., deducendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da un teste in altro procedimento perché acquisite senza essere espressamente richieste unitamente al deposito delle liste; il verbale di prova dichiarativa non sarebbe stato indicato specificamente dal PM ma la richiesta sarebbe stata generica; (2) violazione dell'art. 521 c.p.p. per presunta carenza di corrispondenza tra imputazione e sentenza: si censurava che il reato presupposto indicato nell'imputazione fosse il delitto di cui all'art. 517 c.p. (vendita di prodotti con segni mendaci) per il quale la Gu era stata giudicata separatamente, rendendo così la dichiarazione di ricettazione incongruente rispetto all'imputazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla questione dell'art. 468, comma 4-bis c.p.p. la Corte ha rilevato che la mancata osservanza delle formalità previste non comporta di per sé nullità né inutilizzabilità della prova salvo che sussista un divieto esplicito o che la natura/oggetto della prova lo giustifichi; nel caso di specie il PM aveva depositato tempestivamente la lista con l'indicazione della produzione documentale comprensiva del verbale contestato e la difesa non aveva chiesto l'escussione del teste in dibattimento ex art. 238, comma 5 c.p.p. Sulla presunta violazione dell'art. 521 c.p.p. la Corte ha ritenuto infondata la censura: nel capo di imputazione era espressamente indicata la ricezione di merce con marchi contraffatti come finalità di profitto, per cui il reato presupposto individuato dalla Corte territoriale (la contraffazione ascrivibile a terzi) corrispondeva alla fattispecie contestata. Per l'inammissibilità del ricorso non è stato possibile esaminare la prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza impugnata. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La mancata osservanza delle formalità previste per l'acquisizione di verbali di altro procedimento non determina automaticamente inutilizzabilità o nullità; l'inutilizzabilità sussiste solo quando derivi da un divieto di acquisizione espresso o dal contrasto con la natura/oggetto della prova
La corrispondenza tra imputazione e sentenza richiede che il fatto giudicato rientri nella descrizione contenuta nell'atto di accusa; se il capo di imputazione descrive chiaramente il fatto (es. ricezione di merce con marchi contraffatti), non c'è violazione quando la Corte individua come presupposto un reato altrui (contraffazione) che corrisponde alla stessa descrizione fattuale
La difesa, se ritiene necessario, ha la facoltà di chiedere l'escussione del teste in dibattimento; la mancata richiesta può incidere sulla possibilità di censurare l'utilizzo delle dichiarazioni acquisite in altro procedimento
Dispone le conseguenze processuali della decisione di inammissibilità del ricorso, comprese le statuizioni sulle spese e sugli oneri da liquidare a favore della Cassa delle Ammende
Massima giurisprudenziale
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca
L'inammissibilità del ricorso in Cassazione preclude l'esame di fatti sopravvenuti successivi alla sentenza impugnata, come l'intervenuta prescrizione
Massime di principio
- La mera inosservanza di formalità procedurali nell'acquisizione di verbali da altri procedimenti non comporta automaticamente l'inutilizzabilità della prova: occorre dimostrare l'esistenza di un divieto espresso o che la natura/oggetto della prova renda l'acquisizione illegittima
- Se il PM deposita tempestivamente la lista con l'indicazione dei documenti o verbali, la difesa deve esercitare la facoltà di chiedere l'escussione del teste in dibattimento per contestare efficacemente la prova; la mancata richiesta indebolisce le censure in Cassazione
- La verifica della corrispondenza tra imputazione e giudicato è sostanziale: se la descrizione fattuale contenuta nell'imputazione corrisponde a quanto ritenuto dal giudice (anche se il reato presupposto è ascrivibile a terzi), non sussiste violazione dell'art. 521 c.p.p.
- Eventi sopravvenuti alla sentenza impugnata (es. prescrizione maturata dopo la sentenza) non possono essere fatti valere in Cassazione se il ricorso è dichiarato inammissibile
- Chi impugna in Cassazione deve confrontare criticamente e specificamente le argomentazioni del giudice di merito; la mera reiterazione di censure già esaminate senza nuova analisi è causa di inammissibilità
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