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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25970/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila (02/12/2020) che aveva confermato la responsabilità di Fabrizio Di Stefano per diffamazione aggravata commessa con un post sul sito web Facebook, ragione per cui Di Domenico, parte civile, ha proposto ricorso in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione, rilevata la remissione di querela depositata dall'offeso (verbale di remissione 8/03/2022) e la relativa accettazione (10/03/2022), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. In precedenza il Pubblico Ministero aveva chiesto l'annullamento con rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p. in accoglimento del terzo motivo, ma l'esito definitivo è stato l'estinzione del reato. Le spese processuali sono poste a carico del querelato, in difetto di diversa pattuizione.

Norme richiamate

  • art. 152 cod. proc. pen.

    La remissione di querela, validamente resa e accettata, determina l'estinzione del reato perseguibile a querela dell'offeso.

  • art. 340 cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni di remissione e di accettazione devono essere rese e sottoscritte nelle forme previste da questa norma per valere ai fini dell'estinzione del reato.

  • art. 622 c.p.p.

    Citato nella requisitoria del Pubblico Ministero in relazione alla proposta di annullamento con rinvio al giudice civile; nella sentenza è richiamato come riferimento procedurale dal PM, ma l'esito finale è stato condizionato dalla remissione di querela.

  • art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato per giustificare lo svolgimento dell'udienza secondo le norme emergenziali applicabili (modalità dell'udienza durante il periodo emergenziale).

  • Sez. 4 n. 45594 del 11/11/2021 (Rv. 282301)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che la remissione di querela estingue il reato anche in presenza di cause di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La remissione di querela validamente resa e accettata estingue il reato perseguibile a querela dell'offeso; ciò determina l'annullamento della sentenza penale senza rinvio da parte della Cassazione.
  • Perché la remissione produca effetto estintivo è necessaria la forma prevista (dichiarazione e sottoscrizione nelle modalità di cui all'art. 340 c.p.p.), nonché l'accettazione dell'offeso.
  • La remissione può intervenire anche dopo le decisioni di merito e incidere sul giudizio di legittimità, rendendo superfluo il rinvio disposto dal PM in altri sensi.
  • L'estinzione del reato per remissione non esclude effetti economici: in assenza di diversa pattuizione le spese processuali possono essere poste a carico del querelato.
  • La presenza di cause di inammissibilità del ricorso non impedisce l'effetto estintivo della remissione di querela (giurisprudenza consolidata).

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