Cassazione Penale, Ordinanza n. 29699/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro dell'11/09/2025. Dal testo emerge che l'appello era già stato dichiarato inammissibile per assoluta genericità dei motivi dedotti. Nel ricorso per cassazione è stato articolato un unico motivo, ma la Corte rileva che esso è affetto da assoluta genericità, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e non spiega neppure per quali ragioni la decisione di secondo grado sarebbe viziata da evidenti errori logici. Non risultano dal testo i reati contestati nel merito, né altri dati fattuali oltre al rilievo processuale sulla genericità delle impugnazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo dedotto fosse assolutamente generico rispetto alla motivazione della Corte d'appello, la quale aveva già congruamente motivato sull'inammissibilità dell'appello per assoluta genericità dei motivi. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi del tutto generici e non correlati alla motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorrente deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della decisione di merito; la mera affermazione di vizi logici, se non argomentata, non è sufficiente.
- Quando l'appello è stato dichiarato inammissibile per assoluta genericità dei motivi, il ricorso per cassazione che non individui specifiche ragioni di illegittimità della decisione di secondo grado è a sua volta inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, da determinarsi equitativamente.
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