Cassazione Civile, Ordinanza n. 11187/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso depositata dalla ricorrente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché le parti intimate non si sono costituite né hanno svolto difese.
Esito
Favorevole al ricorrente (società immobiliare)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva dichiarato inammissibile il suo gravame perché proposto oltre il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso per cassazione, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo. La Corte ha verificato che la rinuncia era conforme all'art. 390 c.p.c. e che gli intimati non avevano svolto difese.
Norme richiamate
richiamato come termine breve oltre il quale l'appello è inammissibile se tardivo
la rinuncia al ricorso per cassazione è stata ritenuta conforme alla previsione normativa, consentendo la declaratoria di estinzione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata in modo conforme all'art. 390 c.p.c., determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando gli intimati non si costituiscono e non svolgono difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia assorbe ogni esame del merito dell'impugnazione, anche se il provvedimento impugnato riguardava la tardività dell'appello ex art. 325 c.p.c.
Come è indicizzato
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