Sentenza n. 662/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 05874/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva annullato la decadenza dai contributi comunitari e la successiva conferma della misura, adottate dopo la reviviscenza di un'interdittiva antimafia e prima dell'ammissione dell'impresa al controllo giudiziario
Esito
Favorevole al ricorrente (agenzia erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'azienda agricola, beneficiaria dal 2017 di finanziamenti comunitari a valere sul PSR – Asse I, era stata colpita da un'informativa interdittiva antimafia del Prefetto di Caserta. Dopo che l'informativa era stata definitivamente confermata in appello, AGEA aveva disposto la decadenza dai contributi già erogati e la restituzione delle somme. Successivamente, il Tribunale penale aveva ammesso l'azienda al controllo giudiziario ex art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011. L'azienda aveva quindi chiesto la revoca della decadenza, ma AGEA aveva confermato la misura. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che la sospensione degli effetti dell'interdittiva conseguente all'ammissione al controllo giudiziario operasse anche retroattivamente, neutralizzando gli effetti già prodotti. AGEA ha appellato deducendo la violazione degli artt. 34-bis, comma 7, e 91 e seguenti del d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che il controllo giudiziario potesse produrre effetti soltanto per il futuro e non incidere sulla decadenza adottata anteriormente alla sua ammissione, quando l'interdittiva era già divenuta definitiva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Ha distinto il caso deciso dalla precedente sentenza n. 2515/2024, nella quale gli atti impugnati erano stati adottati dopo l'ammissione al controllo giudiziario. Nel caso concreto, invece, la decadenza dai contributi era stata adottata il 14 febbraio 2024, dopo il consolidamento dell'interdittiva antimafia e prima dell'ammissione dell'impresa al controllo giudiziario, disposta il 22 marzo 2024. Il Collegio ha ritenuto applicabile il principio secondo cui il decreto di controllo giudiziario non supera né smentisce il giudizio di pericolo di infiltrazione mafiosa, ma sospende gli effetti dell'interdittiva soltanto per il futuro; non può quindi eliminare gli effetti già prodotti dall'interdittiva nel periodo precedente. La soluzione è stata ritenuta coerente con la diversa natura dei due istituti: l'interdittiva esprime una valutazione statica e retrospettiva sul rischio infiltrativo, mentre il controllo giudiziario esprime una valutazione dinamica e prognostica sulla possibilità di emendazione e reinserimento dell'impresa nell'economia legale. Quest'ultima valutazione non può incidere retroattivamente su una situazione pregressa e su un'interdittiva definitivamente ritenuta legittima. L'azienda appellata è stata condannata al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in euro 6.000,00.
Norme richiamate
art. 34-bis, comma 7, d.lgs. n. 159/2011
il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria prevista dall’articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 92, comma 2 nonché gli effetti di cui all’articolo 94
L'ammissione al controllo giudiziario sospende gli effetti dell'interdittiva antimafia per il futuro, ma non elimina gli effetti già prodotti prima dell'ammissione.
artt. 91 e seguenti d.lgs. n. 159/2011
La disciplina delle informative antimafia consente di fondare le conseguenze amministrative sull'interdittiva definitivamente consolidata, i cui effetti pregressi non sono neutralizzati dal successivo controllo giudiziario.
art. 94 d.lgs. n. 159/2011
Effetti delle informative del Prefetto
Gli effetti dell'informativa interdittiva già prodotti prima dell'ammissione al controllo giudiziario restano salvi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte appellata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte appellata.
Massime di principio
- L'ammissione di un'impresa al controllo giudiziario ex art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011 sospende gli effetti dell'interdittiva antimafia soltanto pro futuro e non elimina gli effetti già prodotti dall'interdittiva prima dell'ammissione.
- Il controllo giudiziario non supera né smentisce il giudizio prefettizio di pericolo di infiltrazione mafiosa, ma presuppone una valutazione dinamica e prognostica sulla capacità dell'impresa di emendarsi e di reinserirsi nell'economia legale.
- Una misura di controllo giudiziario adottata successivamente non può incidere retroattivamente sulla legittimità o sugli effetti di un provvedimento amministrativo di decadenza adottato quando l'interdittiva antimafia era già divenuta definitiva.
- La valutazione statica e retrospettiva dell'interdittiva antimafia e la valutazione dinamica e prognostica del controllo giudiziario hanno oggetti e finalità differenti: la seconda non consente di riesaminare retroattivamente la situazione di fatto posta a base della prima.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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