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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8088/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile per tardività la dichiarazione di ricusazione proposta dall'imputato Domenico Bonavota nei confronti dei giudici Brigida Cavasino e Glida Romano, chiamati a celebrare il processo "Rinascita-Scott". La ricusazione si fondava sull'avvenuta partecipazione degli stessi giudici in altro procedimento (cd. "Nemea") nel quale era stata accolta analoga ricusazione proposta da un coimputato (Giuseppe Antonio Accorinti). Il ricorrente contestava la data da cui sarebbe dovuta decorrere la conoscenza della causa di ricusazione (la Corte d'appello aveva ritenuto che fosse il deposito della motivazione della sentenza del processo "Nemea" del 5 marzo 2021), sostenendo invece che la notizia dell'accoglimento della ricusazione di Accorinti era stata resa nota solo in udienza il 2 settembre 2022 e che pertanto la propria istanza era tempestiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e manifestata infondatezza. Ha ritenuto confermabile il giudizio di intempestività operato dalla Corte d'appello (anche se il dies a quo esatto poteva essere diverso rispetto a quello indicato dalla Corte d'appello). Ha sottolineato che gravava sul ricorrente l'onere di allegare con precisione quando abbia avuto cognizione della causa di ricusazione; dagli atti non risultando chiaramente tale momento, la censura è risultata generica. Inoltre la Corte ha escluso che l'accoglimento della ricusazione a favore di un coimputato produca automaticamente effetto estensivo sul ricorrente, salvo che nel precedente processo la responsabilità del ricorrente sia già stata valutata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare in via equitativa 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Disciplina le cause di ricusazione del giudice; la Corte ha fatto riferimento alla norma per valutare la fondatezza della ricusazione proposta, ritenendo che la mera partecipazione del giudice ad altro procedimento non comporti automaticamente una causa di ricusazione se in tale procedimento non è stata valutata la posizione dell'odierno imputato.

  • art. 38 cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini per proporre la dichiarazione di ricusazione (al più tardi nella fase delle questioni preliminari; se la causa si manifesta successivamente, entro tre giorni dalla conoscenza; se la causa nasce o diventa nota in udienza, prima della chiusura dell'udienza). La Corte ha richiamato questa disciplina per confermare l'intempestività della ricusazione nel caso concreto e per sottolineare l'onere della parte di indicare il momento in cui ha avuto conoscenza della causa.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Indica le censure utilizzabili in ricorso per cassazione; i difensori avevano dedotto, ai sensi di tali lett., la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli artt. 37 e 38 c.p.p. La Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e quindi inammissibile.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. n.176/2020) e succ.

    Richiamata solo in riferimento alla disciplina del rito di trattazione scritta del giudizio di cassazione applicato al caso; non incide sul merito della decisione di inammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese del procedimento; la Corte lo ha applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • sent. Corte cost. n. 371/1996

    Richiamata dalla difesa come riferimento dottrinario: la Corte di cassazione ha precisato che la pronuncia della Corte costituzionale non determina un automatismo estensivo in tutti i casi di reati a reato associativo, ma si applica solo quando nel precedente giudizio sia stata valutata, anche indirettamente, la posizione dell'odierno imputato.

  • sent. Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione sulla responsabilità del ricorrente circa la scusabilità o meno della presentazione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere che il ricorso fosse stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La dichiarazione di ricusazione deve essere proposta entro i termini tassativi previsti dall'art. 38 c.p.p.: entro la fase delle questioni preliminari o, se la causa emerge dopo, entro tre giorni dalla conoscenza, ovvero prima della chiusura dell'udienza se la causa è emersa in udienza.
  • Il ricorrente ha l'onere di allegare puntualmente quando e come è venuto a conoscenza della causa di ricusazione; l'assenza di una precisa allegazione rende la censura aspecifica e inammissibile.
  • La mera partecipazione degli stessi giudici a un precedente procedimento non determina automaticamente una causa di ricusazione nei confronti di tutti gli imputati degli altri processi: è necessario che nel precedente procedimento la responsabilità dell'odierno imputato sia stata oggetto di valutazione di merito.
  • L'accoglimento della ricusazione in favore di un coimputato non produce automaticamente effetti estensivi sugli altri coimputati, salvo che si dimostri che la precedente decisione ha già inciso sulla posizione sostanziale dell'altro imputato.
  • Se si intende fondare una ricusazione sull'esito di un altro procedimento, è opportuno depositare subito copia del provvedimento (o dell'atto di accoglimento) e proporre la dichiarazione di ricusazione tempestivamente, allegando la prova della data in cui la parte ne ha avuto conoscenza.
  • Le questioni processuali relative alla tempestività e alla conoscenza delle cause di ricusazione sono condizioni di ammissibilità: vanno quindi documentate con precisione già nelle fasi di primo grado e, successivamente, impugnate con motivi specifici in cassazione se necessario.
  • In situazioni complesse, quando l'informazione sia resa nota in udienza, è preferibile chiedere che la notizia sia verbalizzata e acquisire subito attestazioni o copie dell'atto rilevante per poter dimostrare il dies a quo.

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