Cassazione Penale, Sentenza n. 12745/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che, in appello cautelare promosso dal pubblico ministero contro l'ordinanza del GIP del 13.12.2022, aveva aggravato le misure cautelari: disponendo la custodia in carcere per Umberto Scala, gli arresti domiciliari per Marco Granito e per i fratelli Biagio e Antonio Vallefuoco. Le misure si fondavano su indagini per plurime ipotesi di bancarotta fraudolenta distrattiva e/o preferenziale relative a diversi fallimenti e alla gestione del consorzio COSAP. I ricorrenti hanno censurato principalmente la mancanza dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato (sottolineando la distanza temporale tra le condotte e l'applicazione delle misure), l'errata valutazione del tempo di commissione dei reati (va considerata l'epoca delle condotte e non solo la dichiarazione di fallimento), la carenza motivazionale rispetto alla scelta di misure cautelari più afflittive e la mancata individualizzazione delle condotte nei confronti dei Vallefuoco.
La decisione
La Corte ha ritenuto i ricorsi parzialmente fondati e ha annullato l'ordinanza del Riesame con rinvio al Tribunale di Napoli, sezione del Riesame, perché rinnovi il giudizio. In dettaglio: per Umberto Scala la Cassazione ha condiviso la sussistenza delle esigenze cautelari ma ha ritenuto ingiustificata, nella motivazione fornita, la sostituzione della misura interdittiva con la custodia in carcere: ha disposto l'annullamento con rinvio limitatamente alla scelta della misura, richiedendo al Riesame una motivazione integrativa che spieghi perché misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con prescrizioni) siano insufficienti; per Marco Granito la Corte ha ritenuto carente la motivazione circa l'impossibilità di adottare misure meno gravi rispetto agli arresti domiciliari (vanno motivate l'inidoneità di misure interdittive o alternative), e ha annullato con rinvio la scelta della misura; per Biagio e Antonio Vallefuoco la Cassazione ha ritenuto insufficientemente motivata e non logicamente organizzata la ricostruzione della gravità indiziaria e dell'attribuzione individuale delle condotte (confusione tra bancarotta distrattiva e preferenziale, mancato collegamento chiaro tra atti e autori), perciò ha annullato e rinviato il provvedimento affinché il Riesame riorganizzi e motivi adeguatamente il giudizio sui presupposti cautelari e sulla misura.
Norme richiamate
norma di procedura con riferimento all'appello cautelare al Tribunale del Riesame e alla necessità di definitività per l'esecuzione di nuove o diverse misure; richiamata per inquadrare il rimedio esperito dal PM e le modalità di esecuzione
disciplina i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali; la sentenza ribadisce che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione richiede una valutazione prognostica complessa (modalità della condotta, personalità, contesto) e non l'adempimento dell'imminenza di specifiche occasioni delittuose
richiamato in relazione a obiezioni difensive su violazioni di legge nella motivazione delle esigenze cautelari (menzionato nel ricorso di Granito); la Corte richiede corretto rispetto delle norme processuali nella motivazione delle misure
rilevante per le modifiche alla disciplina cautelare (incidenza sull'interpretazione del requisito di attualità del pericolo), la giurisprudenza si è allineata dopo le modifiche introdotte da questa legge
norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari richiamata dai difensori dei Vallefuoco per sostenere che il consorzio era soggetto a obblighi di tracciamento, utilizzata in difesa per contestare l'ipotesi di artificiosa carenza documentale
Massime di principio
- Per delitti societari e di bancarotta la valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione va fatta considerando l'epoca effettiva delle condotte illecite (non solo la data del fallimento) e richiede una prognosi basata su modalità, personalità e contesto.
- La scelta di misure cautelari più afflittive (in particolare la custodia in carcere) deve essere motivata con specifico riferimento all'inidoneità delle misure meno gravi; è obbligatorio spiegare perché gli arresti domiciliari o misure interdittive non bastano.
- Il giudice cautelare deve individualizzare le risultanze: collegare in modo chiaro e logico le condotte contestate ai singoli indagati (evitando elenchi assertivi di fatti non materialmente attribuiti) e qualificare giuridicamente le condotte (distrattiva vs preferenziale) con coerenza argomentativa.
- La motivazione non può limitarsi a ripetere la gravità astratta dei reati; deve indicare elementi concreti e recenti che giustifichino la persistenza del pericolo di reiterazione.
- Nei casi complessi con più indagati e "prestanome", la prova della centralità di un soggetto e della direzione di altri va esplicitata: il ruolo di "esecutore" rispetto al "dominus" deve incidere sulla valutazione della misura cautelare.
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