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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20682/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione fondata su violazione di legge e nullità della sentenza di appello per mancato rispetto delle forme del contraddittorio scritto introdotte dall'emergenza Covid-19: il difensore avrebbe ricevuto via PEC le conclusioni del Procuratore generale il 3 dicembre 2020 alle ore 13:53, ritenute non tempestive rispetto all'udienza del 9 dicembre 2020, con conseguente nullità ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.; inoltre censurato un presunto errore materiale della Corte di appello nel dire che la comunicazione fosse avvenuta nove giorni prima dell'udienza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. Ha ritenuto che, secondo l'art. 23-bis del D.L. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176) relativo al contraddittorio scritto in udienze d'appello durante l'emergenza Covid, la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero non integra di per sé violazione del diritto di difesa: è necessario dimostrare il concreto pregiudizio subito dalla difesa (ad es. la necessità di approfondimenti per la complessità dell'imputazione). Nel caso di specie il difensore ha ricevuto le conclusioni il 3/12/2020 alle 13:53 e aveva comunque termine per presentare le proprie conclusioni fino al 4/12/2020 (entro il quinto giorno antecedente l'udienza), per cui non sussiste pregiudizio. L'errore materiale sul conteggio dei giorni (nove anziché sei) è stato considerato irrilevante. Per questi motivi non è stata accolta la nullità e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 23-bis D.L. 28/10/2020 n.137, conv. L. 18/12/2020 n.176

    art. 23-bis, comma 2, del D.L. 28/10/2020 n.137, convertito nella L. 18 dicembre 2020 n.176

    La trasmissione non immediata delle conclusioni del Procuratore generale non costituisce automaticamente violazione del diritto di difesa; le parti private possono presentare le proprie conclusioni con atto scritto trasmesso alla cancelleria della Corte di appello "entro il quinto giorno antecedente l'udienza"; l'assenza di una sanzione processuale richiede la dimostrazione di un concreto pregiudizio per la difesa

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (invocato nel ricorso come base di nullità)

    La mera violazione formale richiamata non è sufficiente: per configurare la nullità va verificato il concreto pregiudizio; nel caso esaminato la condizione della nullità non è stata raggiunta

  • Giurisprudenza della Corte (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941)

    Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941

    Consolidato principio secondo cui, nell'ambito delle norme emergenziali, la tardiva comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero non integra automaticamente una lesione del diritto di difesa in assenza di concreta evidenza del pregiudizio subito

Massime di principio

  • In procedimenti d'appello celebrati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23-bis (emergenza Covid), la tardiva ricezione delle conclusioni del pubblico ministero non determina automaticamente nullità: è necessario dimostrare un concreto pregiudizio alle ragioni della difesa
  • Il termine per la presentazione delle conclusioni delle parti private è "entro il quinto giorno antecedente l'udienza"; non va inteso come cinque giorni liberi dall'udienza ma come scadenza temporale tassativa
  • Se il difensore ha materialmente la possibilità di prendere visione delle conclusioni avversarie entro il termine previsto per il deposito delle proprie conclusioni, difficilmente potrà invocare la nullità per mancata tempestiva comunicazione
  • Errori materiali o di calcolo indicati nella motivazione della sentenza (es. indicazione di giorni) sono, di regola, irrilevanti se non incidono sulla sostanza del diritto di difesa
  • Per contrastare efficacemente una tardiva comunicazione conviene documentare e dimostrare il concreto pregiudizio (ad es. necessità di investigazioni o approfondimenti tecnici) o chiedere formalmente integrazione di termini prima dell'udienza

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