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Sentenza

Sentenza n. 371/2026 - Catania, Sezione 4

per l'annullamento -del decreto del Questore di Ragusa Cat. -OMISSIS-, notificato il 07.03.2024; - del verbale di esecuzione del decreto di sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande del 07.03.2024.

Giustizia amministrativa202400448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Ragusa di sospensione per otto giorni della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché verbale di esecuzione della sospensione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto questorile adottato ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S., dopo un'aggressione fisica subita da un residente negli spazi antistanti il locale, alla presenza e con il coinvolgimento riferito del titolare, in un contesto di persistenti lamentele dei residenti per schiamazzi ed emissioni sonore. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 100 T.U.L.P.S. e dell'art. 3 l. 241/1990, sostenendo che un unico episodio, avvenuto all'esterno del locale e ricondotto a una lite di vicinato, non fosse sufficiente e che mancassero gravità, reiterazione e adeguata istruttoria. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 100 T.U.L.P.S., contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione, sostenendo che le problematiche relative alla quiete pubblica costituissero illeciti amministrativi di competenza comunale e non fossero idonee a fondare una misura questorile di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell'art. 7 l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento in assenza di una concreta urgenza qualificata. È stata proposta anche domanda risarcitoria. L'Amministrazione ha eccepito l'improcedibilità della domanda di annullamento per l'avvenuto decorso del periodo di sospensione, ma il giudice ha ritenuto di poter prescindere dall'eccezione poiché permaneva l'interesse ai fini risarcitori.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e la domanda risarcitoria. Ha ritenuto che la sospensione prevista dall'art. 100 T.U.L.P.S. costituisca una misura preventiva, non sanzionatoria, diretta a prevenire situazioni di pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente dall'accertamento della responsabilità del gestore. Il potere questorile è ampiamente discrezionale ed è sindacabile per travisamento dei fatti o manifesta irragionevolezza; è sufficiente l'indicazione dei presupposti dai quali emerga una situazione di pericolo, nel rispetto della proporzionalità della misura. Un singolo episodio può giustificare la sospensione quando sia caratterizzato da particolare grave violenza, allarme sociale e oggettivo pericolo per la pubblica sicurezza. L'aggressione con lesioni è stata ritenuta idonea, anche se verificatasi all'esterno del locale, poiché collegata causalmente all'attività economica esercitata e inserita nel contesto di perdurante conflittualità originato dalla gestione del pubblico esercizio e dai disturbi alla quiete pubblica. I richiami alle emissioni sonore e alle diffide comunali sono stati qualificati non come autonoma sanzione per violazioni acustiche, ma come elementi del quadro fattuale complessivo funzionali a dimostrare la situazione di pericolosità e il collegamento dell'aggressione con l'attività del locale. È stata esclusa la violazione dell'art. 7 l. 241/1990, poiché le misure ex art. 100 T.U.L.P.S. sono provvedimenti cautelari le cui finalità sono ex se assistite da ragioni di urgenza incompatibili con la comunicazione di avvio. La domanda risarcitoria è stata respinta per l'accertata legittimità del provvedimento. La società è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 100 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.

    La disposizione attribuisce al Questore un potere preventivo e cautelare, ampiamente discrezionale, esercitabile in presenza di un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, anche senza accertare la responsabilità del gestore e anche quando l'episodio si sia verificato all'esterno del locale, purché trovi nell'attività economica un antecedente causale significativo.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La motivazione del provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S. è adeguata quando indica i fatti e gli elementi del contesto dai quali emerge la situazione di pericolo da prevenire.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa per i provvedimenti cautelari ex art. 100 T.U.L.P.S., poiché le finalità preventive della misura sono ritenute intrinsecamente assistite da ragioni di urgenza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Il giudice ha disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare i soggetti citati, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento nella pubblicazione della sentenza.

Massime di principio

  • La sospensione della licenza o della SCIA di un pubblico esercizio ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S. è una misura preventiva e cautelare, non una sanzione amministrativa: può essere adottata per prevenire pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini senza che sia necessario accertare la responsabilità del gestore.
  • Un singolo episodio può fondare la sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. quando, per la particolare gravità della violenza, l'allarme sociale e l'oggettivo pericolo per la collettività, superi la soglia ordinaria di rilevanza richiesta dalla misura.
  • L'episodio rilevante ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S. non deve necessariamente verificarsi all'interno del locale: è sufficiente che la situazione di pericolo trovi nell'attività economica autorizzata un antecedente causale significativo.
  • Il potere del Questore ex art. 100 T.U.L.P.S. è ampiamente discrezionale e il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica del travisamento dei fatti, della manifesta irragionevolezza e del rispetto della proporzionalità della misura.
  • Le segnalazioni relative a schiamazzi o emissioni sonore possono essere valorizzate non come autonoma contestazione di violazioni di competenza comunale, ma come elementi del quadro fattuale utile a dimostrare una situazione complessiva di pericolosità e il collegamento causale tra l'attività del locale e l'episodio violento.
  • Per i provvedimenti cautelari adottati ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S., l'omessa comunicazione di avvio del procedimento è giustificata dalle ragioni di urgenza intrinseche alle finalità preventive della misura.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaPartecipazione al procedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleRisarcimento del danno da attività amministrativa

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