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Ordinanza

Ordinanza n. 1167/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di accesso agli atti relativi all’occupazione di un terreno per la realizzazione di una condotta idrica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Consorzio di Bonifica della Calabria e, più precisamente, dal Consorzio di Bonifica del Tirreno Catanzarese, sull’istanza volta a ottenere copia degli atti con i quali sarebbe stata disposta l’occupazione di un suo terreno per la realizzazione di una condotta idrica. Il Collegio ha rilevato che gli allegati depositati dal ricorrente non erano leggibili, poiché non si aprivano per la presenza di un’eventuale crittografia o per problemi connessi al formato di deposito. Inoltre, anche alla luce della necessità di approfondire la tempestività del ricorso in relazione al contenuto delle istanze dell’11 luglio 2024 e dell’11 agosto 2025, il Collegio ha ritenuto necessario esaminare integralmente la documentazione in atti.

La decisione

Il TAR, riservata ogni altra decisione, non ha definito la domanda di accesso e ha disposto un incombente istruttorio a carico del ricorrente. Quest’ultimo dovrà rimuovere l’eventuale crittografia che impedisce la lettura dei documenti oppure, preferibilmente, ridepositare tutta la documentazione allegata al ricorso in formato PDF liberamente accessibile, entro il 15 luglio 2026. Il Collegio ha fissato una nuova camera di consiglio per il 14 ottobre 2026, al fine di esaminare la documentazione e approfondire, tra l’altro, la tempestività del ricorso ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.a. Nessuna decisione è stata assunta nel merito e non è stata disposta una regolazione definitiva delle spese.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l’esercizio dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 116 c.p.a.

    Individua il rito applicabile alla controversia sull’accesso e rileva anche ai fini della verifica della tempestività del ricorso.

  • art. 116, comma 1, c.p.a.

    Il Collegio ha disposto l’approfondimento della tempestività del ricorso in relazione al contenuto delle istanze di accesso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per l’avviso dato alle parti in camera di consiglio circa la necessità di approfondire il profilo della tempestività del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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