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Ordinanza

Ordinanza n. 621/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva respinto la domanda cautelare contro la valutazione prefettizia di possibile condizionamento mafioso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR che aveva negato la sospensione degli effetti dell'atto prefettizio. Dalla motivazione dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli motivi d'appello; il Consiglio di Stato ha esaminato, nella fase cautelare, la tenuta prognostica della valutazione prefettizia fondata su plurimi elementi sintomatici di un possibile condizionamento mafioso.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Ha ritenuto che i plurimi elementi sintomatici di un pericolo di condizionamento mafioso fossero idonei a fondare la valutazione prognostica della Prefettura e che tale valutazione non presentasse manifesti vizi di illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti, individuati quali limiti del sindacato giurisdizionale in materia. Nel bilanciamento degli interessi, ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico a evitare l'afflusso di denaro pubblico verso imprese potenzialmente condizionate dalla criminalità organizzata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare proposto davanti al Consiglio di Stato contro l'ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare relativa a una valutazione prefettizia di possibile condizionamento mafioso, il giudice amministrativo deve verificare se gli elementi sintomatici posti a fondamento della prognosi siano idonei e se la valutazione sia immune da manifesti vizi di illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni prefettizie in materia di possibile condizionamento mafioso incontra, nella fase cautelare, il limite dell'assenza di manifesti vizi di illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l'interesse pubblico a impedire l'afflusso di denaro pubblico verso imprese potenzialmente condizionate dalla criminalità organizzata può prevalere sull'interesse economico dell'impresa alla sospensione degli effetti della valutazione prefettizia.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelareAppello
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPrincipi di precauzione e prevenzione

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