Ordinanza n. 621/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva respinto la domanda cautelare contro la valutazione prefettizia di possibile condizionamento mafioso
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR che aveva negato la sospensione degli effetti dell'atto prefettizio. Dalla motivazione dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli motivi d'appello; il Consiglio di Stato ha esaminato, nella fase cautelare, la tenuta prognostica della valutazione prefettizia fondata su plurimi elementi sintomatici di un possibile condizionamento mafioso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Ha ritenuto che i plurimi elementi sintomatici di un pericolo di condizionamento mafioso fossero idonei a fondare la valutazione prognostica della Prefettura e che tale valutazione non presentasse manifesti vizi di illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti, individuati quali limiti del sindacato giurisdizionale in materia. Nel bilanciamento degli interessi, ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico a evitare l'afflusso di denaro pubblico verso imprese potenzialmente condizionate dalla criminalità organizzata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare proposto davanti al Consiglio di Stato contro l'ordinanza cautelare del TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare relativa a una valutazione prefettizia di possibile condizionamento mafioso, il giudice amministrativo deve verificare se gli elementi sintomatici posti a fondamento della prognosi siano idonei e se la valutazione sia immune da manifesti vizi di illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni prefettizie in materia di possibile condizionamento mafioso incontra, nella fase cautelare, il limite dell'assenza di manifesti vizi di illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l'interesse pubblico a impedire l'afflusso di denaro pubblico verso imprese potenzialmente condizionate dalla criminalità organizzata può prevalere sull'interesse economico dell'impresa alla sospensione degli effetti della valutazione prefettizia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 492/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 493/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 494/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 495/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 496/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 497/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →