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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33746/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado e aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto relativo all'omissione del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'anno 2013. Il ricorrente chiedeva annullamento riguardo all'affermazione di responsabilità, alla pena e alla questione della prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo alla colpevolezza e alle circostanze attenuanti, definendo la censura generica e insufficiente a scalfire la motivazione di merito (accertamento del pagamento delle retribuzioni e del mancato versamento delle ritenute; dolo generico). Tuttavia ha accolto l'eccezione di prescrizione: la prescrizione è maturata prima della pronuncia d'appello (il termine va calcolato rispetto alle mensilità contestate, fino a dicembre 2013, non alla data dell'accertamento) e, stante le sospensioni processuali effettive (solo 53 giorni nel primo grado e nessuna in appello), il termine di prescrizione è decorso il 18/12/2021, prima della sentenza di appello del 7/1/2022. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di omissione di versamento di ritenute previdenziali, il giudice può ritenere integrato il dolo generico quando risulti il pagamento delle retribuzioni ma il mancato versamento delle ritenute; la documentazione (accertamenti investigativi, denunce contributive, diffide INPS) è decisiva per la prova.
  • Le censure generiche in cassazione sulla colpevolezza o sulla valutazione del dolo non sono sufficienti a sovvertire una motivazione di merito adeguata e documentata.
  • La prescrizione del reato va calcolata con riferimento al periodo oggetto di contestazione (es. le mensilità per le quali si contesta l'omissione), non alla sola data dell'accertamento amministrativo.
  • Bisogna considerare con attenzione le sospensioni del termine di prescrizione intervenute nei vari gradi di giudizio: se la prescrizione matura prima della pronuncia d'appello, il reato si estingue e la sentenza va annullata senza rinvio.
  • Se si agisce in una situazione analoga, è essenziale documentare e contestare in modo puntuale sia gli elementi fattuali (pagamenti, adempimenti effettuati) sia le interruzioni/sospensioni del termine di prescrizione per impedire che il reato sia dichiarato estinto.

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