Cassazione Civile, Ordinanza n. 21807/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, rilevando che la lite era stata definita mediante la procedura di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, con sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. Ha inoltre compensato le spese processuali. L'estinzione ha operato anche in favore della società coobbligata, ai sensi della disciplina richiamata.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine dalla cessione di un ramo d'azienda, comprensivo anche del trasferimento di un terreno, stipulata nell'ottobre 2008. L'Amministrazione finanziaria notificava poi un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro, rideterminando in aumento sia il valore dell'avviamento sia il valore del terreno. Le società cessionarie/cedenti contestavano la correttezza del criterio usato per la stima dell'avviamento e l'eccessività della valutazione del terreno. La Commissione tributaria regionale rigettava l'appello delle contribuenti e confermava la decisione di primo grado. In cassazione le società proponevano ricorso affidato a due motivi contro la sentenza della CTR. In prossimità della decisione una delle società chiedeva l'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018; dopo rinvio a nuovo ruolo è emerso il pagamento dovuto da una delle società e la Corte ha ritenuto perfezionata la definizione della lite, con effetto estintivo anche per la coobbligata.
Norme richiamate
art. 52, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986
avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro
norma richiamata quale base del potere di rettifica del valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro.
art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. con modif. in l. n. 136 del 2018
la presentazione della domanda e il pagamento del dovuto determinano la definizione della lite e la cessazione della materia del contendere.
art. 6, comma 14, d.l. n. 119 del 2018
giova anche alla società coobbligata
l'effetto estintivo della definizione agevolata si estende anche alla coobbligata.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria sia stata validamente definita mediante una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla decisione di merito.
- L'effetto estintivo della definizione agevolata può estendersi anche ai coobbligati quando la disciplina speciale lo preveda espressamente.
- In presenza di sopravvenuta definizione della lite, le spese di giudizio possono essere compensate in ragione dell'esito complessivo della controversia.
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