Cassazione Penale, Ordinanza n. 03131/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 27 marzo 2025. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 597, comma 3, c.p.p., sostenendo che il giudice di appello, riqualificando il fatto da furto in abitazione a rapina e così tornando alla qualificazione originaria contestata, avrebbe violato il divieto di reformatio in peius o comunque le regole che presiedono alla decisione in appello. Dalla decisione emerge che in primo grado era stata applicata una certa pena e che la Corte territoriale, pur attribuendo al fatto una qualificazione più grave, aveva lasciato ferma la pena già irrogata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che la riqualificazione del fatto da furto in abitazione a rapina non ha comportato un aggravamento del trattamento sanzionatorio, poiché la pena è rimasta invariata rispetto a quella fissata dal primo giudice. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La riqualificazione giuridica del fatto in appello è compatibile con la disciplina dell'impugnazione dell'imputato quando non venga modificata in peius la pena già stabilita dal primo giudice; il mero mutamento del titolo di reato, a fronte della conferma del trattamento sanzionatorio, non integra violazione della norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello è possibile una diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto anche in senso coincidente con l'imputazione originaria, purché non venga inciso in peius il trattamento sanzionatorio già determinato in primo grado.
- La doglianza di violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. è manifestamente infondata quando la riqualificazione del fatto non si traduce in un aumento della pena rispetto a quella già inflitta.
- La conferma della pena, nonostante la diversa qualificazione del reato, esclude che la decisione di appello abbia vulnerato il divieto di reformatio in peius nei termini dedotti dal ricorrente.
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