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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41773/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a: 1) la remissione della querela intervenuta dopo la pronuncia della sentenza impugnata; 2) la mancata ammissione dei testi della difesa; 3) il mancato riconoscimento della causa di giustificazione prevista dall'art. 51 cod. pen. Il ricorrente contestava che tali profili avrebbero dovuto condurre a diversa valutazione della responsabilità penale o ad annullamento della sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che la remissione della querela ha estinto il reato e, per tale motivo, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Non ha quindi esaminato nel merito le ulteriori censure (ammissione dei testi, riconoscimento della causa di giustificazione), poiché l'estinzione del reato rende superflua la valutazione di tali questioni salvo prova evidente di innocenza. Ha inoltre condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Norma del fatto-reato contestato (lesioni personali). La sentenza impugnata aveva condannato il ricorrente per il reato previsto da tale articolo.

  • art. 51 cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente come causa di giustificazione (es. legittima difesa). La Corte di cassazione non ha approfondito il merito di questa eccezione perché l'estinzione del reato per remissione della querela ha reso inutile la sua valutazione.

  • remissione della querela (istituto processuale)

    La remissione della querela ha determinato l'estinzione del reato oggetto del giudizio. La Corte ha ritenuto prevalente l'effetto estintivo della remissione e perciò ha annullato la sentenza senza rinvio, fermo restando l'eventuale esame della prova di innocenza solo in presenza di evidenza assoluta che superi l'effetto estintivo.

Massime di principio

  • La remissione della querela, quando valida, estingue il reato perseguibile a querela e può comportare l'annullamento della condanna anche se intervenuta dopo la pronuncia impugnata.
  • Se il reato è estinto per remissione della querela, la Corte superiore può limitarsi a dichiarare l'estinzione e non approfondire le ulteriori censure processuali o di merito, salvo che non emerga prova manifesta e incontrovertibile dell'innocenza dell'imputato.
  • La presenza di una causa di giustificazione (es. art. 51) è materia di merito che, se rilevante, dev'essere sollevata e motivata; tuttavia l'azione estintiva posta dalla remissione può impedire la decisione su tali questioni nel giudizio di legittimità.
  • L'estinzione del reato non esclude che il giudice possa comunque pronunciare ordini su spese processuali: l'annullamento per estinzione può essere accompagnato da condanna dell'imputato al pagamento delle spese.
  • In situazioni simili, è fondamentale verificare la natura del reato (procedibilità a querela o d'ufficio), la validità e tempestività della remissione e, se necessario, produrre documentazione che dimostri l'effettiva remissione o, alternativamente, prove forti a sostegno dell'innocenza.

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