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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15696/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per violazione e erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., sostenendo che i fatti a lui attribuiti dovevano essere qualificati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 citato nel testo) e non come tentata estorsione. Deduceva che mancasse l'elemento psicologico dell'estorsione (dolus iniustus) perché la sua richiesta era di modesta entità (secondo la difesa tre litri di latte, e comunque per necessità di sostentamento come utente della Caritas) e dunque la pretesa doveva ritenersi una convinzione ragionevole di avere diritto al bene, sicché il comportamento avrebbe ricaduto nell'esercizio arbitrario di ragioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 29541/2020, Filardo) secondo cui la distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e estorsione si basa sull'elemento psicologico: l'esercizio arbitrario presuppone la convinzione, anche se erronea, che la pretesa corrisponda a un diritto effettivamente tutelato dall'ordinamento; l'estorsione presuppone la piena consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa. La Corte territoriale (confermata la motivazione del Tribunale) aveva correttamente ritenuto che la pretesa di ottenere latte in aggiunta a quanto riconosciuto era priva di tutela giuridica e dunque arbitraria, sussistendo l'ingiustizia del profitto perseguito e la configurabilità della tentata estorsione. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente per formulare il motivo di cassazione relativo a violazione di legge e alla errata applicazione della norma penale; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato.

  • art. 393 (citato nel testo)

    Riferimento alla fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone; la Corte ha applicato il principio che distingue tale fattispecie dall'estorsione in base all'elemento psicologico (convinzione di avere un diritto vs. consapevolezza dell'ingiustizia).

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma (euro 3.000,00) in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

  • Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte che chiarisce la distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e estorsione: la differenza sostanziale è il diverso elemento psicologico dell'agente (convinzione del diritto vs. piena consapevolezza dell'ingiustizia).

Massime di principio

  • La distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e estorsione si fonda sull'elemento psicologico: occorre valutare se l'agente fosse convinto (anche erroneamente) di avere un diritto o fosse consapevole dell'ingiustizia della pretesa.
  • La quantità di violenza o la modesta entità della richiesta non determinano di per sé la qualificazione; ciò che conta è la volontà dell'agente e la ragionevolezza della sua convinzione di avere un diritto.
  • Per integrare l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni la pretesa deve corrispondere esattamente all'oggetto di tutela che l'ordinamento riconosce: una pretesa piu ampia o priva di qualsiasi tutela giuridica è incompatibile con questa fattispecie.
  • La prova dell'elemento psicologico (dolo o convinzione di diritto) si valuta con le ordinarie regole probatorie e richiede un confronto concreto con la motivazione del giudice di merito; mere dichiarazioni di bisogno o necessità non bastano a escludere il dolo estorsivo se emerge la consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa.
  • In Cassazione i motivi generici o che non si confrontano compiutamente con la motivazione delle decisioni di merito sono spesso dichiarati manifestamente infondati e portano alla condanna alle spese e a sanzioni per il ricorrente.

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