Cassazione Penale, Ordinanza n. 23899/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui la Corte d'appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado alla pena di un anno di reclusione per il reato contestato. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa esistenza di un vizio di motivazione, ritenuta manifestamente illogica e contraddittoria, nella determinazione del trattamento sanzionatorio. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato l'eliminazione, già in primo grado, di due circostanze aggravanti originariamente contestate, con conseguente asserita incidenza sulla quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione globale dei fatti e della personalità dell'imputato, censurabile in sede di legittimità solo se priva di congrua motivazione; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valorizzato la gravità del fatto e aveva comunque irrogato una pena inferiore al medio edittale. È stata inoltre ritenuta infondata la doglianza fondata sull'esclusione delle aggravanti, poiché le circostanze aggravanti si aggiungono a un reato già perfetto e la loro caducazione non vincola il giudice nella commisurazione della pena entro la cornice edittale della fattispecie base. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il reato per cui è stata confermata la condanna in merito; il testo non precisa la specifica modalità della fattispecie, ma soltanto il riferimento normativo della condanna.
Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, Rv. 276062-01
Richiamata come precedente a sostegno del principio secondo cui il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.
- L'esclusione di circostanze aggravanti non comporta, di per sé, un vincolo alla rideterminazione della pena in senso favorevole all'imputato, poiché le circostanze accedono a un reato già consumato e il giudice conserva il potere di valutare il disvalore del fatto entro i limiti edittali della fattispecie base.
- Una censura che si limiti a contestare la commisurazione della pena senza evidenziare una reale illogicità o violazione dei criteri legali di dosimetria è manifestamente infondata e determina l'inammissibilità del ricorso.
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