Cassazione Civile, Sentenza n. 36204/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Consiglio Nazionale Forense che aveva dichiarato la loro responsabilità disciplinare (violazione artt. 29, comma 5, e 33 del Codice Deontologico Forense) irrogando la sanzione della censura. Il motivo del ricorso alla Corte di Cassazione è unico: la prescrizione dell'azione disciplinare ai sensi dell'art. 56, terzo comma, legge n. 247/2012. I fatti contestati risalgono a ottobre/novembre 2014; i provvedimenti decisori sono stati adottati nel 2019 ma la sentenza è stata depositata e notificata nel 2023, momento in cui, secondo i ricorrenti, l'illecito risultava estinto per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondata la eccezione di prescrizione. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite che impone di individuare il regime di prescrizione in base alla data di commissione del fatto e ha applicato l'art. 56 l. 247/2012 (termine di prescrizione di sei anni ai sensi del primo comma, con eventuali interruzioni non prorogabili oltre un quarto ai sensi del terzo comma). Poiché la sentenza oggetto di impugnazione è stata depositata e notificata oltre il termine prescrizionale, l'illecito disciplinare si è estinto per prescrizione. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e ha compensato le spese del giudizio.
Norme richiamate
Disciplina i termini di prescrizione dell'azione disciplinare per gli avvocati: ai sensi del primo comma il termine è di sei anni (salvo diversa specificazione normativa), e il terzo comma stabilisce che eventi interruttivi non possono estendere il termine oltre un quarto. Per individuare il regime applicabile conta la data di commissione del fatto.
art. 29, quinto comma, Codice Deontologico Forense
Norma del codice deontologico richiamata come addebito disciplinare nei confronti dei ricorrenti (il dettaglio dell'addebito materiale non è riportato nella relata).
art. 33 Codice Deontologico Forense
Ulteriore norma del codice deontologico richiamata tra le violazioni contestate ai ricorrenti.
Sentenze Sezioni Unite (es. S.U. 16/07/2021 n.20383; S.U. 28/10/2020 n.23746; S.U. 18/04/2018 n.9558; S.U. 04/11/2022 n.32634)
Giurisprudenza consolidata che stabilisce: per gli illeciti disciplinari l'operatività della norma sulla prescrizione si valuta in riferimento alla data di commissione del fatto; la lex mitior non si applica retroattivamente in modo da modificare il regime di prescrizione se ciò costituirebbe uno jus superveniens favorevole; la prescrizione può essere rilevata d'ufficio in ogni stato del giudizio.
Massime di principio
- In materia disciplinare forense il termine di prescrizione si valuta in base alla data di commissione del fatto: bisogna applicare la legge vigente a quel momento (ratione temporis).
- La prescrizione può essere eccepita o rilevata d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio e la sua valutazione non richiede indagini fattuali complesse.
- La legge più favorevole (lex mitior) non si applica automaticamente se si tratta di normativa sulla prescrizione entrata in vigore dopo il fatto e la sua applicazione determinerebbe un effetto retroattivo di tipo sostanziale contrario ai principi espressi dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
- Nel calcolo della prescrizione occorre considerare gli eventi interruttivi; tuttavia, per l'art. 56 l.247/2012 il termine non può essere prolungato oltre la misura stabilita (es. un quarto), per cui ritardi nella fase decisionale e di deposito possono condurre all'estinzione dell'azione disciplinare.
- Nei procedimenti disciplinari di lunga durata è probabile la compensazione integrale delle spese quando la vicenda si conclude per prescrizione imputabile al protrarsi del processo.
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