Cassazione Penale, Sentenza n. 04827/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Tomaselli impugnava la condanna per simulazione di reato (art. 367 c.p.), deducendo tre motivi: 1) vizio di motivazione per presunzioni e elementi non probanti (mancato rinvenimento di tracce ematiche, rilievi dei Carabinieri, dichiarazioni della Longo e del Cremona); 2) violazione dell'art. 99 c.p. e illegittima attribuzione della recidiva, poiché la recidiva non era stata contestata nell'imputazione né nel primo grado, con conseguente violazione del contraddittorio e dell'art. 111 Cost.; 3) mancata applicazione della riduzione di un terzo per il rito abbreviato e conseguente vizio di motivazione, nonché richiesta della sospensione condizionale della pena e deduzione di documentazione medica a favore delle attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo (ritenuto inammissibile come reiterativo e confermando la ricostruzione di fatto che fa capo a Tomaselli come aggressore in base a dichiarazioni convergenti). Ha invece ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo: la recidiva non era stata contestata nell'imputazione e quindi non poteva essere utilizzata per negare la riduzione di pena connessa al rito abbreviato. Per tale profilo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio. La Corte ha poi rideterminato direttamente la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla pena.
Norme richiamate
Norma che disciplina la simulazione di reato; la sentenza impugnata riguarda la condanna per tale fattispecie
Regola le circostanze aggravanti e la recidiva: la Corte ricorda che la recidiva, quale circostanza inerente alla persona, deve essere contestata per consentire il contraddittorio; se non contestata non può essere ritenuta né negare benefici di legge (es. riduzione per rito)
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo e del contraddittorio; richiamato per segnalare la violazione determinata dall'uso della recidiva non contestata
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010 (Calibé)
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui la recidiva deve essere contestata dal P.M. per rispettare il contraddittorio
Sez. 5, n. 21866 del 13/03/2025 (Zavagli)
Giurisprudenza che precisa che non è necessaria l'esatta indicazione del comma di riferimento dell'art. 99 c.p., ma va individuato il tipo di recidiva; comunque nel caso concreto la recidiva non risultava contestata
Massime di principio
- La recidiva costituisce circostanza personale aggravante che deve essere espressamente contestata dall'accusa per rispettare il principio del contraddittorio; in sua assenza non può essere utilizzata per negare benefici di legge (es. riduzione per rito abbreviato).
- L'errata o mancata motivazione del trattamento sanzionatorio relativa a ritenute aggravanti non contestate può portare all'annullamento della pena, anche con rideterminazione diretta della stessa da parte della Cassazione quando i relativi margini di discrezionalità sono esauriti.
- Le contestazioni sulle prove o sulla valutazione degli elementi di fatto sono difficilmente accolte in Cassazione se le corti di merito hanno dato una motivazione congrua e coerente basata su dichiarazioni convergenti; l'impugnante deve dimostrare specifici vizî di motivazione non meramente ripetitivi.
- L'assenza di tracce materiali (es. sangue) non esclude automaticamente un fatto di violenza quando la ricostruzione si fonda su dichiarazioni credibili e convergenti; occorre valutare l'intero quadro probatorio e le modalità di reperimento delle prove.
- Quando la pena risultante è entro limiti che permettono benefici (es. sospensione condizionale), il giudice di legittimità può verificare e, se del caso, concedere o rideterminare la pena se i giudici di merito hanno errato nel computo delle riduzioni o delle aggravanti.
- Le decisioni delle corti devono chiarire quando si basano su elementi desunti da certificati o registri (es. certificato del casellario): l'uso di tali elementi per incidere sul trattamento sanzionatorio richiede che siano posti in discussione nel contraddittorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 04700/2026 del 05/02/2026
- Sentenza penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 04706/2026 del 05/02/2026
- Sentenza penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 04695/2026 del 05/02/2026
- Sentenza penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 04696/2026 del 05/02/2026
- Sentenza penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 04697/2026 del 05/02/2026
- Sentenza penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 04701/2026 del 05/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →