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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24911/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Oppizzi era stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale in qualità di amministratore di fatto della ditta Agricola 2000 (fallita il 27/09/2011). Con il ricorso per cassazione denunciava violazione dell'art. 216 L. fall. con riferimento alla natura e ai requisiti dell'elemento soggettivo del reato (dolo specifico) e vizi di motivazione, evidenziando una contraddizione della motivazione di primo grado che lo aveva assolto dalla bancarotta patrimoniale ma condannato per bancarotta documentale, mentre la coimputata era stata giudicata diversamente. Contestava inoltre che la motivazione della Corte d'appello, basata sul ruolo preminente e sulla intestazione della ditta alla moglie per "nascondere" la titolarità effettiva, non dimostrasse adeguatamente lo scopo di recare pregiudizio ai creditori o conseguire un ingiusto profitto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la motivazione della Corte d'appello presenti vizi: la descrizione del ruolo organizzativo e della intestazione alla moglie non è stata adeguatamente collegata al dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale (finalità di ingiusto profitto o di danno ai creditori). Inoltre la Corte d'appello non ha spiegato la correlazione tra la condanna per sottrazione di documenti e l'assoluzione intervenuta in primo grado per la bancarotta patrimoniale. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per un nuovo giudizio, lasciando alla corte di merito autonomia nel rinnovato esame del compendio probatorio nel rispetto dei principi di diritto richiamati.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Disciplina procedurale relativa alla possibilità di discussione orale e alla requisitoria scritta adottata in materia di procedimento davanti alla Corte di cassazione

  • decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16 (conv. con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15)

    Proroga e disciplina processuale connessa alle regole per la trattazione in Cassazione richiamate nella sentenza

  • disposizioni transitorie cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Limiti di impugnazione e termini entro i quali sono dedotti i motivi in cassazione; invocato per delimitare l'oggetto del ricorso

  • legge fallimentare, art. 216

    Norma richiamata in rapporto ai requisiti della bancarotta e in particolare agli elementi soggettivi della bancarotta documentale; la Corte rileva che per la bancarotta documentale per sottrazione è necessario il dolo specifico finalizzato a un ingiusto profitto o al pregiudizio dei creditori

  • giurisprudenza: Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998 (Scuotto)

    Principio secondo cui la Corte d'appello, in caso di annullamento, conserva autonomia nel nuovo esame del compendio probatorio ma non può ripetere i vizi motivazionali rilevati

  • giurisprudenza: Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012 (Montali)

    Richiama il principio di autonomia del giudice di merito nel nuovo esame, entro il limite di non reiterare vizi della motivazione censurata

Massime di principio

  • La mera titolarità formale intestata a terzi o coniuge e il ruolo organizzativo preminente non sono di per sé sufficienti a dimostrare il dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale; deve emergere il collegamento con la volontà di arrecare pregiudizio ai creditori o di ottenere un ingiusto profitto
  • Se il giudice di primo grado assolve dall'ipotesi patrimoniale (sottrazione di beni) ma condanna per un reato documentale, la motivazione deve esplicitare come la condotta documentale sia funzionale a un intento di frode o di occultamento della reale situazione patrimoniale che pregiudica i creditori
  • L'omessa tenuta o la sottrazione dei libri contabili integra la fattispecie di bancarotta documentale solo se è adeguatamente provato il dolo specifico; in mancanza di tale prova la contestazione può non reggere
  • In caso di motivazione contraddittoria o insufficiente la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame, lasciando al giudice di merito la ricostruzione dei fatti ma vietando la reiterazione dei vizi motivazionali
  • Il giudice d'appello, nel confermare una condanna, deve mettere in relazione tutti gli elementi di fatto (intestazioni formali, gestioni di fatto, precedenti protesti, sottrazione di documenti) con l'elemento psicologico del reato; motivazioni basate su presunzioni di intenzione senza nessi probatori concreti sono vulnerabili in Cassazione
  • Nelle contestazioni fallimentari è essenziale distinguere chiaramente tra responsabilità per condotte distrattive o dissipative di patrimonio e responsabilità per irregolarità documentali, calibrando l'accertamento dell'elemento soggettivo su ciascuna fattispecie

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