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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28744/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché esamini le ulteriori questioni di merito rimaste assorbite dall'erronea declaratoria di decadenza. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale su una società, l'Ufficio contestava una operazione di aumento di capitale mediante conferimento di ramo d'azienda effettuata nel dicembre 2000, ritenendola elusiva e disconoscendone i vantaggi fiscali. In sede di contraddittorio e poi con avviso di accertamento notificato nel dicembre 2011, l'Agenzia recuperava a tassazione per l'anno d'imposta 2009 la quota di avviamento indebitamente dedotta. I giudici di merito avevano accolto la tesi della contribuente, ritenendo maturata la decadenza dell'Amministrazione perché l'operazione era stata compiuta molti anni prima. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il termine di decadenza va riferito all'anno d'imposta in cui viene dedotto il singolo rateo del componente pluriennale, non al momento in cui il fatto generatore del componente si è verificato o in cui il bene è stato originariamente iscritto/realizzato.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    il termine di decadenza dell'azione accertatrice va riferito, quando si contesta la deduzione di quote annuali di un componente pluriennale, alla dichiarazione relativa all'anno in cui il singolo rateo è indicato, e non alla dichiarazione del periodo in cui il componente è maturato o iscritto per la prima volta in bilancio.

  • art. 37 bis, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come base della contestazione di operazione ritenuta elusiva, ma non decisivo ai fini della soluzione del motivo di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta la deduzione di una quota annuale riferita a un componente di reddito ad efficacia pluriennale, la verifica della decadenza dall'accertamento va compiuta con riguardo all'anno d'imposta in cui quel rateo è stato portato in deduzione.
  • Se la contestazione non riguarda l'esatto ammontare del singolo rateo, ma il fatto generatore e il presupposto costitutivo del componente pluriennale, il termine per l'esercizio del potere impositivo decorre dalla dichiarazione relativa al periodo in cui il rateo è indicato, non dal periodo di formazione originaria del componente.
  • La validità civilistica dell'operazione sottostante può rimanere ferma anche quando l'Amministrazione ne disconosca gli effetti fiscali, purché l'accertamento intervenga entro il termine decadenziale riferito all'anno di imposta in cui l'effetto fiscale viene fatto valere.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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