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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16131/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Salerno che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dal difensore del Marotta avverso la sentenza del Tribunale di Salerno (sentenza emessa e depositata il 22/02/2023; appello depositato il 14/03/2023). Il ricorrente contestava che fosse stata erroneamente esclusa l'applicazione dell'art. 585 comma 1-bis c.p.p. (introdotto dal d.lgs. 150/2022), che concede un termine aggiuntivo di 15 giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato "giudicato in assenza", sostenendo che, dopo la novella, la fattispecie di "imputato presente ad alcune udienze e poi non comparso all'udienza conclusiva" dovesse essere qualificata come giudizio celebrato in assenza e dunque idonea ad attivare il termine aggiuntivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'appello era tardivo rispetto ai termini ordinari di cui all'art. 585 c.p.p. e che il comma 1-bis di tale articolo trova applicazione esclusivamente quando l'imputato sia stato giudicato "in assenza", ossia quando non abbia preso parte ad alcuna udienza del giudizio di primo grado. La Corte ha chiarito che la riforma non ha sostanzialmente mutato la qualificazione della presenza/assenza: la previsione che considerava presente l'imputato che "presente ad un'udienza, non compare ad un'altra successiva" è stata ricollocata nell'art. 420 (comma 2-ter) e dunque permane la regola per cui chi è comunque comparso in precedenza non è da considerarsi giudicato in assenza. Conseguentemente la maggiorazione di 15 giorni non era applicabile e l'appello depositato il 14/03/2023 (o 24/03/2023 come rilevato dalla Corte territoriale) è tardivo. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 585 cod. proc. pen. (comma 1-bis)

    I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di 15 giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza

    La Corte interpreta la norma nel senso che il termine aggiuntivo di 15 giorni è riservato esclusivamente al caso in cui l'imputato sia stato giudicato "in assenza" (non abbia preso parte ad alcuna udienza del giudizio di primo grado) e non si applica quando l'imputato è comparso in qualche udienza e poi non si è presentato ad altre.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Disciplina l'istituto dell'assenza; la riforma non ha eliminato la distinzione tra assenza totale e casi di comparizione parziale: la precedente previsione relativa alla presenza dopo comparizione è stata ricollocata in altra norma senza modificare il criterio sostanziale per qualificare l'assenza.

  • art. 420 cod. proc. pen. (comma 2-ter)

    "Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore."

    La norma precisa che chi è comparso in precedenza ma non a successivi appuntamenti è da considerarsi presente (e rappresentato dal difensore), confermando che tali ipotesi non rientrano nella nozione di "giudicato in assenza" per l'applicazione del termine aggiuntivo.

  • d.lgs. 150/2022 (art. 23 e art. 33) e art. 89 d.lgs. 150/2022 (disposizioni transitorie)

    La novella ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 585 e ha ricollocato testualmente talune previsioni; le disposizioni transitorie stabiliscono che l'applicazione delle novità si valuta in rapporto alla pronuncia della sentenza impugnata (tempus regit actum) e prevedono regole specifiche per le situazioni già avviate.

  • art. 99-bis d.l. 162/2022 convertito con legge 199/2022

    Citato per collocare temporalmente l'entrata in vigore delle modifiche applicabili alle sentenze pronunciate dopo la riforma (dal 31/12/2022).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Il termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dall'art. 585 comma 1-bis c.p.p. si applica solo quando l'imputato è stato giudicato "in assenza" ossia non ha preso parte ad alcuna udienza del giudizio di primo grado.
  • La partecipazione dell'imputato ad almeno un'udienza del processo di primo grado fa presumere la sua "presenza" nel processo anche se in seguito non si presenta ad udienze successive; in tali casi non opera il termine aggiuntivo per l'impugnazione.
  • La novella normativa ha ricollocato testualmente alcune fattispecie tra art. 420 e art. 420-bis, senza mutare la sostanziale disciplina sulla qualificazione della presenza/assenza; è quindi necessario leggere le norme nella loro globalità e non limitarsi alla semplice espunzione di un inciso.
  • Per valutare l'applicabilità delle modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022 occorre verificare la data di pronuncia della sentenza impugnata e le disposizioni transitorie (art. 89 d.lgs. 150/2022 e provvedimenti collegati) che precisano l'ambito di applicazione.
  • In casi analoghi il difensore dovrebbe documentare con precisione la posizione dell'imputato (se e quando abbia effettivamente partecipato alle udienze) e verificare se sia stato formalmente dichiarato assente; in assenza di dichiarazione di assenza la maggiorazione temporale per l'impugnazione non è applicabile.
  • Quando vi sia incertezza sulla qualificazione di presenza/assenza, è prudente impugnare nei termini ordinari e, se possibile, chiedere misure cautelari o chiarimenti processuali per non perdere i termini.

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