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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12874/2021 del 13/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la decisione che aveva ritenuto il loro credito soddisfatto in esito a una diversa procedura esecutiva promossa nei confronti del medesimo debitore, nella quale gli odierni ricorrenti erano intervenuti, e perciò li aveva ritenuti privi di interesse a proseguire il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (art. 548 c.p.c.), anche solo al fine di ottenere le spese del procedimento esecutivo. In cassazione i ricorrenti deducono violazione degli artt. 91, 93, 95 e 100 c.p.c., sostenendo in particolare il diritto al rimborso delle spese sostenute per la procedura esecutiva (art. 95) e la sussistenza dell'interesse ad accertare la persistenza del debito del terzo pignorato (UnipolSai) verso l'ENAP per poter soddisfare sul relativo credito le spese di esecuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che, nel regime previgente alle modifiche del 2012 dell'art. 548 c.p.c., il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo è un giudizio di cognizione ordinaria volto a stabilire l'esistenza e la misura dell'obbligazione del terzo pignorato nei confronti del debitore esecutato. Tale giudizio è autonomo rispetto al procedimento esecutivo; pertanto l'interesse dell'attore a promuoverlo sussiste finché sussiste una controversia sull'obbligazione del terzo, e il giudice dell'accertamento non può decidere sulle spese e sugli esiti del procedimento esecutivo (competenze del giudice dell'esecuzione). Ne consegue che la Corte d'appello ha errato nel ritenere sopravvenuto il difetto di interesse e nel valutare la soddisfazione del credito tramite altra esecuzione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione; il secondo motivo è stato assorbito; le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 548 cod. proc. civ. (testo anteriore alle modifiche del 2012)

    «se il terzo non compare all'udienza stabilita (...) il giudice, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo»

    Nel testo previgente alle modifiche del 2012 il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo era concepito come un ordinario giudizio di cognizione volto ad accertare l'esistenza e la misura dell'obbligazione del terzo; questioni attinenti al procedimento esecutivo rimanevano estranee a tale giudizio

  • art. 95 cod. proc. civ.

    Richiamato dai ricorrenti per il principio generale secondo cui il creditore che avvia una esecuzione ha diritto al rimborso delle spese sostenute; la Corte riconosce il rilievo del diritto alle spese ma precisa che la liquidazione delle spese dell'esecuzione compete al giudice dell'esecuzione

  • art. 100 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione all'interesse ad agire: l'interesse dell'attore al giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo sussiste finché esiste una controversia sull'obbligazione del terzo pignorato

  • legge n. 228 del 24/12/2012

    Richiamata solo per delimitare il regime ratione temporis applicabile (la controversia si è svolta nel regime previgente alla modifica dell'art. 548); la Corte spiega che le conclusioni vanno lette alla luce del testo anteriore a tale riforma

  • Cass. 17 aprile 1984 n. 03786 (giurisprudenza citata)

    Decisione menzionata dalle parti come precedente rilevante: la Corte di merito aveva ritenuto che l'orientamento di quella pronuncia fosse contrario a quanto deciso, ma la Corte di Cassazione ritiene che la questione vada affrontata alla luce della distinzione tra giudizio di accertamento del terzo e giudizio esecutivo e riconduce la materia alla competenza del giudice dell'esecuzione per le spese

  • Cass. n. 03987 del 12/02/2019 e altre pronunce citate

    Giurisprudenza della Corte che conferma il carattere cognitivo del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo e l'autonomia rispetto al procedimento esecutivo, escludendo che il giudice dell'accertamento possa decidere su questioni tipiche dell'esecuzione (pignorabilità, vizi del pignoramento, effetti del fallimento, ecc.)

Massime di principio

  • Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (art. 548 c.p.c., regime previgente) è un giudizio di cognizione autonomo rispetto al procedimento esecutivo: serve ad accertare l'esistenza e la misura dell'obbligazione del terzo, non a decidere sulle vicende del processo esecutivo.
  • L'interesse del creditore a promuovere il giudizio di accertamento del terzo sussiste finché esiste una controversia sull'obbligazione del terzo pignorato; il sopravvenuto soddisfacimento in altra esecuzione non rende automaticamente privo di interesse il giudizio di accertamento, salvo casi particolari ed evidenti.
  • La liquidazione delle spese e qualsiasi statuizione sulle conseguenze economiche della esecuzione forzata (compresa la verifica di soddisfacimento del credito mediante altra esecuzione) è rimessa al giudice dell'esecuzione e non al giudice dell'accertamento dell'obbligo del terzo.
  • Se si promuovono più procedure esecutive sullo stesso credito, la questione del diritto al rimborso delle spese sostenute deve essere valutata nel procedimento esecutivo competente; non è corretto negare automaticamente interesse nel giudizio di accertamento del terzo sulla sola base dell'esistenza di altra esecuzione.
  • Nella pratica, chi intende ottenere rimborso delle spese di esecuzione dovrebbe rivolgersi o far valere la propria pretesa nel processo esecutivo competente; il giudizio di accertamento del terzo va utilizzato per chiarire l'esistenza del debito del terzo e la sua misura, non per liquidare spese esecutive.

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