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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21324/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione del procedimento, rilevando il difetto delle rituali notifiche alle altre parti previste per la proposizione della richiesta. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 48, comma 6, c.p.p., ha condannato l'istante al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente determinata in euro 3.000,00, ritenuti i profili di colpa emergenti dall'istanza.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha presentato richiesta di rimessione del procedimento pendente dinanzi al Giudice di Pace, deducendo il potenziale turbamento del regolare svolgimento del processo a causa di gravi situazioni locali. La Corte rileva tuttavia che l'istanza non era proponibile in sede di legittimità perché il richiedente non aveva eseguito le notifiche rituali previste dall'art. 46, comma 1, c.p.p., secondo cui la richiesta deve essere depositata nella cancelleria del giudice e notificata entro sette giorni alle altre parti a cura del richiedente.

Norme richiamate

  • art. 46 comma 1 c.p.p.

    La richiesta di rimessione deve essere depositata nella cancelleria del giudice e notificata entro sette giorni, a cura del richiedente, alle altre parti; la mancanza di tali adempimenti impedisce la proponibilità rituale dell'istanza.

  • art. 48 comma 6 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del richiedente al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando emergano profili di colpa nell'istanza.

Massime di principio

  • La richiesta di rimessione del procedimento è soggetta a rigorosi adempimenti formali, inclusa la notifica alle altre parti entro il termine previsto dalla legge; il loro mancato rispetto comporta l'inammissibilità dell'istanza.
  • In sede di legittimità non può essere scrutinata una domanda di rimessione priva dei presupposti procedurali richiesti dalla disciplina codicistica.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'istanza di rimessione comporta, ove ravvisabili profili di colpa nella proposizione, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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