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Ordinanza

Ordinanza n. 753/2026 - Catania, Sezione 1

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Milazzo, sull'istanza del ricorrente, trasmessa a mezzo pec in data 13.05.2022 ed acquisita al protocollo generale dell'ente in data 16.05.2022 al n. 43388.

Giustizia amministrativa202201265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Ordinanza adottata nella fase di esecuzione della sentenza del TAR che aveva ordinato al Comune di pronunciarsi sull'istanza di riqualificazione urbanistica, relativa all'autorizzazione al commissario ad acta all'uso del mezzo proprio e alla proroga dell'incarico commissariale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (privato istante)

Prevale il privato

La controversia

Nel giudizio definito dalla sentenza n. 3373 del 22 dicembre 2022 era stato accertato l'illegittimo silenzio del Comune di Milazzo sull'istanza di riqualificazione urbanistica ed era stato ordinato all'ente di adottare un provvedimento espresso, con nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempienza. Nella successiva fase esecutiva, il funzionario delegato dal commissario ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio e il commissario ha chiesto la proroga dell'incarico, motivando la necessità di ulteriori adempimenti. Il Comune non si è costituito nel giudizio originario.

La decisione

Il TAR ha autorizzato il commissario ad acta all'utilizzo del mezzo proprio, subordinando l'autorizzazione al previo deposito nel fascicolo processuale, con le modalità del processo amministrativo telematico, di una dichiarazione con cui l'interessato sollevi l'amministrazione da ogni responsabilità relativa all'uso del mezzo proprio. Ha inoltre accolto la richiesta di proroga dell'incarico, decorrente dalla scadenza del termine precedente, per ulteriori 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il Collegio ha precisato che il commissario deve completare tempestivamente l'incarico, procedendo personalmente alla sottoscrizione degli atti necessari e acquisendo i pareri dei funzionari e responsabili competenti, i quali sono tenuti a collaborare, con le responsabilità conseguenti in caso di mancata collaborazione. L'ordinanza è stata comunicata anche al Sindaco e al Segretario generale del Comune, con ordine di trasmetterla agli ulteriori soggetti dell'ente tenuti a collaborare all'esecuzione del giudicato.

Norme richiamate

  • art. 55 d.P.R. 115/2002

    La disposizione è richiamata quale base normativa per l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio da parte del commissario ad acta, subordinatamente al deposito della dichiarazione di esonero di responsabilità.

  • art. 8 l. 417/1978

    È richiamato, unitamente all'art. 55 d.P.R. 115/2002 e alla circolare ministeriale, a fondamento dell'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio.

  • art. 15 l. 836/1973

    ai sensi dell’art. 15, della L. n. 836/1973 e dell’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002, l’interessato solleva l’amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l’uso del mezzo proprio

    La norma è richiamata per imporre la dichiarazione con cui il commissario solleva l'amministrazione da qualsiasi responsabilità per l'uso del mezzo proprio.

  • art. 55 d.P.R. 115/2002

    ai sensi dell’art. 15, della L. n. 836/1973 e dell’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002, l’interessato solleva l’amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l’uso del mezzo proprio

    La norma è richiamata anche nella formula della dichiarazione necessaria per rendere efficace l'autorizzazione.

  • sentenza TAR Sicilia - Catania n. 3373 del 22 dicembre 2022

    La sentenza costituisce il titolo giudiziale da eseguire: ha accertato l'illegittimità del silenzio e ordinato al Comune di pronunciarsi espressamente sull'istanza di riqualificazione urbanistica, prevedendo la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza.

Massime di principio

  • Nella fase di esecuzione di una sentenza che impone all'amministrazione di provvedere, il giudice dell'ottemperanza può prorogare il termine assegnato al commissario ad acta quando la richiesta sia motivata e risulti funzionale al completamento dell'incarico; la proroga decorre dalla scadenza del termine precedente e deve essere temporalmente determinata.
  • L'autorizzazione giudiziale al commissario ad acta per l'uso del mezzo proprio può essere subordinata al previo deposito di una dichiarazione con cui l'interessato solleva l'amministrazione da qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo del mezzo.
  • Il commissario ad acta deve personalmente sottoscrivere gli atti necessari al completamento dell'incarico e operare con la massima sollecitudine, acquisendo i pareri dei funzionari competenti, i quali sono tenuti a collaborare all'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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