Cassazione Penale, Ordinanza n. 09153/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di appello che ha confermato la condanna a 6 mesi di reclusione per detenzione e cessione di hashish, contestando: 1) l'affermazione di responsabilità, ritenendo non attendibili le dichiarazioni della persona che aveva riferito di aver acquistato lo stupefacente da lei e sostenendo che la sostanza rinvenuta nell'abitazione non fosse attribuibile in modo univoco alla sola imputata, poiché nell'immobile alloggiavano anche altri soggetti; 2) il diniego dell'attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio già scrutinato nei gradi di merito, e che il secondo censura un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, essendo stata adeguatamente motivata l'insussistenza dei presupposti per l'attenuante, anche alla luce della consegna spontanea della sostanza poco prima della perquisizione.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Disposizione incriminatrice relativa alla detenzione e cessione di sostanza stupefacente; nel caso concreto è stato confermato il giudizio di responsabilità per hashish in lieve/medio quantitativo non ulteriormente specificato nel testo.
art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990
Norma sull'attenuante speciale in materia di stupefacenti; la Corte ritiene legittimo il diniego perché la condotta della ricorrente, consistita nella consegna spontanea della sostanza poco prima della perquisizione, non ha offerto un contributo efficiente alla neutralizzazione dell'attività criminosa, non essendo stato ostacolato in concreto il rinvenimento dello stupefacente.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso non si applica quando vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio istruttorio già esaminato dai giudici di merito, quando il motivo di ricorso si traduca in una mera richiesta di diversa lettura dei fatti e delle prove.
- Le censure che investono l'apprezzamento di attendibilità dei testimoni e la ricostruzione del fatto sono inammissibili se mirano a sostituire la valutazione del giudice di merito con una lettura alternativa delle risultanze processuali.
- Il diniego dell'attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990 è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e logica, trattandosi di giudizio di merito sulla concreta efficacia della condotta collaborativa o riparatoria dell'imputato.
- La mera consegna spontanea della sostanza stupefacente poco prima della perquisizione non integra, di per sé, il contributo efficiente richiesto per il riconoscimento dell'attenuante, se la successiva attività investigativa avrebbe comunque consentito il rinvenimento dello stupefacente senza particolare difficoltà.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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