Cassazione Civile, Ordinanza n. 22411/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società consortile a r.l. pronunciata dal Tribunale su istanza di un creditore. In reclamo, la società sosteneva di non essere assoggettabile a fallimento perché, in quanto consortile, svolgerebbe solo un’attività mutualistica interna, senza rapporti esterni con terzi né finalità lucrative; contestava inoltre il superamento delle soglie di fallibilità e l’esistenza dello stato di insolvenza, criticando l’uso di una bozza di bilancio e di un credito verso un Comune contestato; infine negava la prova del superamento della soglia di debiti scaduti prevista dalla legge fallimentare, sostenendo che non si potessero computare cartelle asseritamente non notificate e crediti previdenziali inesistenti. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) violazione dell’art. 1 l. fall. per avere la Corte d’appello qualificato la società come imprenditore commerciale valorizzando, secondo la ricorrente, solo parte dell’atto costitutivo e trascurando l’assenza di attività esterna e di lucro; (2) violazione degli artt. 1, comma 2, e 15, comma 4, l. fall. per avere computato ai fini delle soglie una bozza di bilancio priva di valore legale e un credito verso il Comune contestato; (3) violazione degli artt. 1, 5 e 15 l. fall. per avere ritenuto l’insolvenza e il superamento della soglia dei debiti scaduti sulla base di un’unica posizione debitoria e di importi che la ricorrente riteneva non computabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero in sostanza diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, estranea al giudizio di legittimità, poiché la Corte d’appello aveva già accertato in fatto lo svolgimento di attività verso terzi e la natura di impresa commerciale della società, nonché il mancato assolvimento dell’onere probatorio sui requisiti di non fallibilità. Il secondo motivo è stato inoltre dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché la decisione di merito era sorretta da una pluralità di rationes autonome e non tutte impugnate. Il terzo motivo è stato ritenuto non riferibile alla decisione impugnata, poiché la Corte d’appello non aveva fondato l’insolvenza sulla sola pretesa del creditore istante, ma su più elementi fattuali, tra cui dichiarazioni della legale rappresentante, esiti negativi di pignoramenti e debito erariale rilevante; la censura era anche generica quanto alla soglia dei debiti scaduti. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione degli intimati. È stato altresì dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La qualità di imprenditore commerciale può ricorrere anche per una società consortile quando emerga un’attività economica verso terzi con autonomia di rapporti e responsabilità, indipendentemente dallo scopo di lucro soggettivo.
Ai fini dell’istanza di fallimento rileva la prova dei presupposti dimensionali e dei debiti scaduti; la loro contestazione deve confrontarsi con le autonome rationes della decisione di merito.
Lo stato di insolvenza è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità e se la motivazione non sia esauriente o giuridicamente corretta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La censura di violazione di legge è inammissibile quando, sotto l’apparenza dell’errore di diritto, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
- In cassazione occorre confrontarsi con tutte le rationes decidendi autonome che sorreggono la sentenza impugnata: l’omessa impugnazione di una sola di esse rende inammissibile la censura per difetto di interesse, poiché la decisione resterebbe comunque ferma.
- La qualifica di imprenditore commerciale può derivare da un’attività economica svolta verso terzi in modo autonomo, senza che sia necessario uno scopo di lucro soggettivo; rileva l’obiettiva economicità dell’attività.
- L’accertamento dello stato di insolvenza e dei presupposti di fallibilità è tipicamente di fatto e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e completa.
- La contestazione del superamento della soglia dei debiti scaduti deve essere specifica e aderente alla motivazione impugnata; non sono sufficienti deduzioni generiche o riferite a elementi non valorizzati dal giudice di merito.
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