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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18378/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che, in sede di riesame dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 275, comma 4, c.p.p., aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva due motivi: 1) contraddittorietà del provvedimento del Tribunale rispetto a quanto ritenuto dal Gip relativamente alla sussistenza della condizione ostativa prevista dall'art. 274, comma 4, c.p.p. (padre di prole convivente di età inferiore a 6 anni quando la madre è deceduta o assolutamente impossibilitata a prestare assistenza) e alla possibilità di superare tale ostatività per esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; 2) omessa o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'accertamento delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza idonee a superare l'ostatività.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la lettura del ricorrente fosse un'errata interpretazione del provvedimento del Gip e che il Tribunale di Milano, legittimamente e senza violare il principio del devolutum, abbia esaminato sia la sussistenza della condizione ostativa di cui all'art. 274, comma 4, c.p.p. sia, comunque, la presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Il Tribunale ha evidenziato elementi concreti a sostegno delle esigenze cautelari, tra cui l'appartenenza del Maviglia a ambienti criminali di alto livello, la disponibilità di telefoni con segnale magnetico criptato non intercettabili con i normali mezzi investigativi e il ruolo affidabile svolto dal ricorrente come corriere di denaro. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; il provvedimento va trasmesso alle Autorità indicate dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 4, cod. proc. pen.

    Costituisce fattore ostativo alla applicazione della misura cautelare della custodia in carcere la condizione di padre di prole convivente in età anagrafica inferiore ai sei anni laddove la madre sia deceduta ovvero sia assolutamente impossibilitata a prestare ad essa la opportuna assistenza; la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza consente di derogare a detta condizione ostativa.

    La norma opera per fasi: prima va accertata l'esistenza della condizione ostativa (cura della prole con madre assente o impossibilitata); solo se tale condizione è effettivamente presente diventa rilevante valutare se sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che ne consentano la deroga. La Corte ha ribadito che l'esame di entrambi i profili è di competenza del giudice dell'appello cautelare quando la difesa li ha sollevati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata per la condanna alle spese processuali dovute all'inammissibilità del ricorso; qui usata come fondamento per l'addebito delle spese al ricorrente.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale che impone l'inoltro di copia del provvedimento a determinate Autorità; la Corte ne dispone l'adempimento alla cancelleria.

Massime di principio

  • La condizione ostativa prevista dall'art. 274, comma 4, c.p.p. va verificata come presupposto: se non sussiste, la questione delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza non rileva.
  • Solo quando la condizione ostativa è accertata diventa necessario valutare se vi siano esigenze cautelari così gravi da giustificare la deroga; elementi concreti e specifici (es. ruolo criminale di rilievo, strumenti tecnici per eludere le indagini, affidabilità come corriere) possono giustificare la deroga.
  • Il giudice dell'appello cautelare può sindacare e riconsiderare la valutazione del Gip in ordine sia alla sussistenza dell'ostatività sia all'esistenza di esigenze cautelari eccezionali, purché tali questioni siano state dedotte dalle parti nel gravame.
  • Non è sufficiente una formulazione generica del Gip che dichiari "valide" le esigenze familiari per far ritenere automaticamente sussistente l'ostatività: occorre il chiaro accertamento della impossibilità del genitore di prestare assistenza.
  • La mera interpretazione linguistica di passaggi del provvedimento genetico non prevale sulla valutazione complessiva dei motivi dedotti in appello; la parte che chiede la modifica della misura deve documentare con elementi probatori la situazione familiare ostativa.
  • Quando il Tribunale motiva in ordine all'esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza con elementi concreti, tali motivazioni sono difficili da rimettere in discussione in Cassazione se non per vizio di legittimità chiaramente delineato.
  • Per chi si trovi in situazione analoga, è strategico fornire documentazione probatoria idonea a dimostrare l'effettiva impossibilità dell'altro genitore a prestare assistenza e, in caso contrario, argomentare specificamente perché le esigenze cautelari eccezionali non sussistono o sono state mal valutate.

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