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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41665/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Campana Luigi avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, pur assolvendo da due imputazioni e riducendo la pena per il resto, aveva confermato la responsabilità del Campana per più reati tributari commessi come legale rappresentante di due società (Genesis Srl e One World Srl): emissione di fatture per operazioni inesistenti (cd. "frode carosello"), omessa presentazione di dichiarazioni IVA/redditi e omesso versamento dell'IVA per gli anni d'imposta 2015-2016. I motivi di cassazione denunciavano (1) incompetenza territoriale del Tribunale di Ferrara in favore di quello di Bologna (richiamando artt. 8 e 16 c.p.p. e art. 18 d.lgs. n.74/2000), (2) vizio di motivazione e insufficienza probatoria, con particolare rilievo sull'attendibilità del teste Quadrelli, (3) assenza dell'elemento soggettivo per l'omessa presentazione delle dichiarazioni dovuta a una grave crisi finanziaria legata a furti di merce, e (4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi risultavano manifestamente infondati o direttamente inammissibili. In particolare: è stata confermata la correttezza della competenza territoriale attribuita al Tribunale di Ferrara (applicazione dell'art. 18 d.lgs. 74/2000; il reato di emissione fatture inesistenti si considera consumato con l'ultimo atto e, pertanto, la competenza è risultata radicata a Ferrara dove si è verificata la ultima emissione e dove è stata iscritta per prima la notizia di reato); la valutazione della prova e dell'attendibilità del teste rientra nel merito e non è sindacabile in cassazione salvo macroscopici vizi logici non qui dimostrati; la crisi di liquidità invocata non giustifica l'omessa presentazione delle dichiarazioni (la mancata disponibilità di risorse per pagare un tecnico non rende legittima l'omissione dell'adempimento); la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata correttamente motivata dai giudici del merito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto (inammissibile) e resta impregiudicata la statuizione di merito.

Norme richiamate

  • art. 8 cod. proc. pen.

    Regola la competenza territoriale ordinaria nel luogo in cui il reato è stato commesso. La Corte ha osservato che il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti si consuma istantaneamente con l'emissione della fattura, per cui la determinazione del luogo di consumazione va rimessa all'atto concreto (e non può automaticamente far ritenere permanente il reato).

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Stabilisce la competenza per connessione: il giudice competente è quello del reato più grave (o del primo in caso di pari gravità). La Corte ha richiamato questo criterio per i reati connessi e lo ha applicato insieme alle valutazioni temporali sulla consumazione definitiva dei reati.

  • art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000

    Disciplinando criteri suppletivi per la competenza in materia tributaria, l'art. 18 rinvia ai criteri dell'art. 8 c.p.p. e prevede modalità (comma 3) per il caso in cui le fatture siano emesse in circondari diversi: la competenza può essere fissata in funzione della prima iscrizione della notizia di reato. La Corte ha interpretato che tale disposizione non estende l'ambito di riferimento all'art. 16 c.p.p. e va applicata per stabilire la competenza territoriale quando le emissioni ricadono in più circondari.

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Prevede il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il reato si consuma all'atto dell'emissione di ciascuna fattura e, se riconosciuto come fattispecie unitaria/abituale, la consumazione definitiva coincide con l'ultima emissione rilevante.

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Riferito ad altre fattispecie tributarie connesse e al confronto delle pene edittali per individuare il reato più grave ai fini della competenza (la Corte ha usato la pena massima come criterio per comparare la gravità delle fattispecie).

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma relativa ad altro illecito tributario (con pena edittale inferiore). La Corte ha rilevato che questa imputazione non altera la determinazione della competenza rispetto alle altre fattispecie più gravi.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Regola l'iscrizione della notizia di reato nel registro. La Corte ha considerato rilevante quale Autorità abbia per prima iscritto la notizia, ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'art. 18 d.lgs. 74/2000.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma citata in chiusura procedurale (riguarda le conseguenze per il ricorrente, p.es. spese o sanzioni), richiamata nella parte finale del provvedimento. Non è stata oggetto di sviluppo interpretativo dettagliato nel testo fornito.

Massime di principio

  • In materia di fatture per operazioni inesistenti la competenza territoriale va determinata con attenzione al momento definitivo di consumazione: se la fattispecie è considerata unitaria/abituale, la consumazione coincide con l'ultima emissione rilevante.
  • Quando le fatture sono emesse in circondari diversi, l'art. 18 d.lgs. 74/2000 (comma 3) può assegnare la competenza in funzione della prima iscrizione della notizia di reato; l'art. 18 rinvia ai criteri dell'art. 8 c.p.p. e non estende l'ambito applicativo dell'art. 16 c.p.p.
  • Se i reati sono connessi, si applica l'art. 16 c.p.p.: competente il giudice del reato più grave, o del primo in ordine di tempo in caso di pari gravità.
  • Le questioni di valutazione della prova e dell'attendibilità dei testi sono riservate al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per vizi logici o motivazionali manifesti, non per una riconsiderazione integrale degli elementi probatori.
  • La crisi finanziaria o l'impossibilità di pagare un professionista non costituiscono di per sé giustificazione per la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali: l'omessa dichiarazione è distinta dall'impossibilità materiale di versare imposte e richiede specifica prova dell'impossibilità di adempiere utilizzabile come scriminante.
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario allegare e dimostrare elementi di pregnante rilevanza morale o comportamentale; fatti come l'incensuratezza o la mera partecipazione al dibattimento sono, di regola, insufficienti da soli.

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