Cassazione Civile, Ordinanza n. 13234/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, poi transitato in revocazione e quindi in rinvio davanti alla Corte d’appello. Il giudice di rinvio ha dichiarato inammissibile la citazione in riassunzione perché notificata da un difensore che risultava munito soltanto della procura speciale rilasciata per il giudizio di cassazione, senza una nuova procura specifica per il rinvio. Inoltre la Corte d’appello ha condannato la parte al rimborso delle spese del giudizio di cassazione e il difensore al rimborso delle spese del giudizio di revocazione. I ricorrenti hanno censurato: 1) la violazione degli artt. 182 e 112 c.p.c., sostenendo che la procura per cassazione autorizzasse anche i successivi giudizi di riassunzione e che il giudice avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione; 2) la violazione degli artt. 91, 92 e 162 c.p.c. in punto di condanna alle spese poste a carico del difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la riassunzione nel giudizio di rinvio richiede una nuova procura alle liti: il rinvio è prosecuzione del giudizio di merito e non della cassazione, mentre la procura speciale per cassazione non si estende alla fase successiva, anche se formulata in termini generici. Ha inoltre escluso la possibilità di assegnare un termine per sanare la mancanza della procura, perché ratione temporis si applicava il testo previgente dell’art. 182 c.p.c., che non consentiva di regolarizzare l’inesistenza della procura. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che, quando il difensore agisce senza effettivo conferimento della procura nella fase processuale considerata, la sua attività non produce effetti per la parte e il legale può essere condannato alle spese; la diversa regola vale solo nei casi di procura invalida o inefficace, non di mancanza originaria della procura. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste in solido a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
testo previgente, ratione temporis
non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alle liti; pertanto non può essere concesso un termine per il suo rilascio quando la procura manchi del tutto
invocato dai ricorrenti in relazione alla pretesa omissione di pronuncia sulla valida estensione della procura, ma il motivo è stato respinto
richiamato per la condanna alle spese secondo soccombenza
richiamato dai ricorrenti in tema di spese, ma non ritenuto ostativo alla condanna del difensore nei casi di attività svolta senza procura
richiamato dai ricorrenti in tema di regolarizzazione e spese, ma non decisivo nel caso di assenza della procura
procura speciale ex art. 365 c.p.c.
la procura per il giudizio di cassazione è speciale e non si estende alla successiva fase di rinvio
richiamato per la condanna solidale alle spese in ragione dell'interesse comune delle parti soccombenti
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicato perché il procedimento era esente dal contributo unificato
art. 3, comma 4; art. 5-ter
viene richiamata la disciplina dell'equa riparazione e dell'opposizione/revocazione nel relativo procedimento
il difensore della parte si è dichiarato difensore di sé stesso ex art. 86 c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, la parte che si avvalga di un difensore già costituito solo nel giudizio di cassazione deve conferire una nuova procura alle liti: la fase rescissoria di rinvio prosegue il giudizio di merito cassato, non il giudizio di legittimità.
- La procura speciale rilasciata per il ricorso per cassazione non si estende automaticamente alla successiva riassunzione in sede di rinvio, anche se redatta con formule generiche volte a coprire future fasi processuali.
- Il regime di sanatoria ex art. 182 c.p.c., nel testo previgente, non consente di rimediare alla totale mancanza della procura; è diverso il caso della procura invalida o divenuta inefficace, che può in ipotesi legittimare un diverso trattamento.
- Se il difensore promuove un'impugnazione o un'azione senza effettivo conferimento della procura nella fase considerata, la sua attività resta a lui riferibile e può fondare una condanna personale alle spese; tale conseguenza non opera nello stesso modo quando la procura sia solo nulla o inefficace, ma esistente.
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