Cassazione Penale, Sentenza n. 34332/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che convalidava l'arresto eseguito in Italia in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria belga (27/01/2022) e che disponeva la custodia cautelare in carcere. La ricorrente, tramite difensore, deduceva la violazione dell'art. 275, comma 4, c.p.p., e dell'art. 9, comma 5, legge n. 69/2005, sostenendo che la misura della custodia in carcere era illegittima perché ella è madre con prole di età inferiore a sei anni e non erano state indicate esigenze cautelari eccezionali che giustificassero la deroga al divieto
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: con ordinanza del 20/06/2023 la Corte di appello di Roma ha revocato la misura custodiale e ha disposto la rimessione in libertà della Jovanovic perché l'autorità giudiziaria belga ha ritirato il mandato di arresto. Non è stata disposta condanna al pagamento delle spese e non è stata irrogata alcuna sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, poiché la perdita di interesse è dipesa da causa sopravvenuta non imputabile alla ricorrente
Norme richiamate
art. 275, comma 4, codice di procedura penale
La norma impone limiti all'applicazione della custodia cautelare in carcere (in particolare tutela di condizioni personali rilevanti); nel caso specifico la ricorrente ha invocato tale disposizione per contestare l'adozione della misura carceraria nei confronti di madre con prole minore di sei anni. La Corte non si è pronunciata sul merito della violazione poiché il procedimento è divenuto privo di interesse per il ritiro del mandato di arresto
art. 9, comma 5, legge n. 69/2005
La disposizione prevede il divieto o limiti all'applicazione della custodia cautelare in carcere per determinate categorie (es. genitori con figli minori), salvo esigenze cautelari eccezionali. Anche questa norma è stata richiamata dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità della custodia; tuttavia la Corte non ha valutato sostanzialmente la questione a causa della sopravvenuta revoca della misura
Massime di principio
- La sopravvenuta revoca della misura cautelare (ad es. per ritiro del mandato di arresto europeo) determina la perdita di interesse al ricorso e può rendere il gravame inammissibile per carenza di interesse.
- Se la perdita di interesse deriva da una causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente, il giudice di legittimità di norma non condannerà il ricorrente alle spese del procedimento e non applicherà sanzioni pecuniarie.
- Le deduzioni circa la illegittimità della custodia per motivi di stato di famiglia (madre con prole minore di sei anni) devono essere tempestivamente contestate; tuttavia, quando il fatto oggettivo che giustifica la custodia viene meno (es. ritiro del mandato), il ricorso cautelare può risultare privo di efficacia pratica.
- Le norme di tutela (art. 275 c.p.p., art. 9 legge 69/2005) richiedono che, per derogare al divieto di custodia in carcere a favore di genitori con figli piccoli, siano documentate esigenze cautelari eccezionali e motivate nell'ordinanza; la loro mancanza costituisce un solido motivo di impugnazione sul merito quando il procedimento non è divenuto comunque irrecuperabile.
- Nel contesto del mandato di arresto europeo, il ritiro o la cessazione dell'esecuzione da parte dello Stato emittente estingue l'interesse alla prosecuzione delle impugnazioni riconducibili alla misura esecutiva stessa.
- Come prassi difensiva: in presenza di figlio minore e misura restrittiva, va chiesto subito l'accertamento del rapporto con le norme di tutela e, se possibile, una misura meno afflittiva; in caso di sopravvenienza (ritiro del mandato) richiedere espressamente la declaratoria di perdita di interesse e la non imposizione delle spese quando la causa non è imputabile al ricorrente.
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