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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39110/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra più sentenze di condanna a suo carico: 1) Tribunale di Lodi, 26/11/2012 (artt. 624, 625 c.p., reato commesso il 17/11/2012); 2) Tribunale di Milano, 24/05/2021 (artt. 56, 624, 625 c.p., reato commesso il 13/05/2021); 3) Corte d'appello di Milano, 27/10/2021 (artt. 56, 624, 625 c.p., reato commesso il 07/03/2017); 4) provvedimento di unificazione pene concorrenti della Procura di Busto Arsizio, 05/02/2022 (che ricomprende varie sentenze). Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza ritenendo che, nonostante omogeneità materiale dei reati, gli episodi fossero distanziati nel tempo (anche fino a nove anni), avvenuti in luoghi diversi e caratterizzati da connotazioni fattuali tali da far propendere per fatti estemporanei o contingenti; inoltre ha formulato l'ipotesi che il riconoscimento di continuazione in grado di merito potesse fondarsi su allegazioni non rilevanti in sede esecutiva senza però acquisire ed esaminare le sentenze stesse.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato il giudice dell'esecuzione per non essersi confrontato con la motivazione della sentenza del Tribunale di Milano del 15/05/2021 (che aveva riconosciuto la continuazione) e per essersi limitato a una congettura non supportata da acquisizione delle decisioni. Ai sensi dell'art.186 disp. att. c.p.p. il giudice dell'esecuzione doveva acquisire le sentenze che avevano giudicato i reati oggetto dell'istanza. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, conformemente alla pronuncia della Corte Costituzionale n.183/2013.

Norme richiamate

  • art. 186 disp. att. cod. proc. pen.

    Il giudice dell'esecuzione è tenuto ad acquisire le sentenze che hanno giudicato i reati oggetto della domanda di continuazione; il mancato esame di tali decisioni vizia la motivazione e può giustificare l'annullamento del provvedimento impugnato.

  • Corte Costituzionale, sent. 3 luglio 2013, n. 183 (richiami art. 34 c.p.p. e art. 623 c.p.p.)

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non esclude la partecipazione al giudizio di rinvio del giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza di rigetto o accoglimento dell'istanza di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato; pertanto il giudizio di rinvio deve svolgersi in diversa composizione.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma collegata alla disciplina della partecipazione del giudice nei procedimenti relativi alla continuazione in sede esecutiva, in considerazione della pronuncia di illegittimità costituzionale richiamata.

  • artt. 56, 624, 625 cod. pen.

    Indicano la natura delle condanne contestate (reati relativi al furto e alla tentata consumazione), che costituiscono l'oggetto dell'istanza di continuazione.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione deve acquisire ed esaminare le sentenze di merito che hanno giudicato i reati oggetto della domanda di continuazione; decisioni adottate senza tale acquisizione sono vulnerabili per vizio di motivazione.
  • Il riconoscimento della continuazione in sede di merito vincola il giudice dell'esecuzione nella misura in cui questi valuti effettivamente e motivatamente le medesime risultanze; non è sufficiente una mera supposizione che il riconoscimento sia frutto di allegazioni non rilevanti.
  • La distanza temporale o la diversità di luoghi non escludono automaticamente la continuazione: occorre valutare le ragioni di unità programmatoria o soggettiva tra i fatti, sulla base degli accertamenti e delle motivazioni delle sentenze acquisite.
  • Se l'ordinanza impugnata è annullata, il rinvio per nuovo giudizio deve avvenire in diversa composizione per evitare la partecipazione del giudice che ha deciso l'originaria istanza di rigetto o accoglimento, ai sensi del principio costituzionale richiamato.
  • In caso di cumulo o unificazione di pene disposto da uffici della Procura, il giudice dell'esecuzione deve comunque acquisire e valutare le singole pronunce di condanna comprese nel cumulo per formarsi un convincimento sulla sussistenza della continuazione.

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