Cassazione Penale, Ordinanza n. 03463/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato l'imputato colpevole della contravvenzione prevista dall'art. 5 lett. b) della legge n. 283 del 1962, ritenendolo, quale titolare e legale rappresentante di un'attività, responsabile per la detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione e alterati, e lo aveva condannato alla pena di euro 6.000 di ammenda, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In cassazione la difesa ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge per carenza dell'elemento oggettivo, sostenendo che mancassero verifiche oggettive sul cattivo stato di conservazione e che il giudice di merito avesse fondato la decisione su percezioni soggettive; con il secondo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale non avesse valutato criticamente il materiale difensivo, in particolare la data di arrivo dei prodotti, la loro temporanea collocazione nel banco frigo e l'assenza di un accertamento puntuale del nesso tra gli alimenti e la loro pericolosità.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità o manifestamente infondati, osservando che le doglianze tendevano a una rivalutazione del compendio probatorio estranea al giudizio di cassazione e non si confrontavano adeguatamente con la motivazione del Tribunale. È stato evidenziato che il giudice di merito aveva fondato il giudizio di responsabilità su plurimi dati convergenti e oggettivi, tra cui l'assenza di tracciabilità circa provenienza, data di confezionamento e scadenza degli alimenti, la presenza di prodotti già scaduti da mesi e il congelamento mediante tecnica non corretta, elementi corroborati da relazioni della polizia giudiziaria, riproduzioni fotografiche e dichiarazioni testimoniali. La Corte ha richiamato i principi secondo cui il cattivo stato di conservazione può essere accertato senza analisi di laboratorio, sulla base di dati obiettivi e delle risultanze documentali. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., come integrato dalla disciplina richiamata nella sentenza.
Norme richiamate
art. 5 lett. b) L. 30 aprile 1962, n. 283
La contravvenzione è configurabile quando le modalità di conservazione delle sostanze alimentari contrastano con previsioni normative o anche solo con le regole dell'esperienza, tali da pregiudicare l'interesse del consumatore alla buona conservazione dell'alimento prima della successiva lavorazione, vendita, preparazione o somministrazione.
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte applica la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso, secondo la valutazione della Corte.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per la condizione soggettiva della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La contravvenzione in materia di alimenti di cui all'art. 5 lett. b) della legge n. 283 del 1962 è integrata quando il cattivo stato di conservazione risulti da modalità di custodia incompatibili con le regole normative o con l'esperienza comune, anche senza necessità di dimostrare un concreto danno alla salute.
- Il cattivo stato di conservazione degli alimenti può essere accertato dal giudice di merito sulla base di elementi obiettivi e convergenti, senza che siano indispensabili prelievi di campioni o analisi di laboratorio, purché la motivazione dia conto delle risultanze documentali e testimoniali.
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del merito o una lettura alternativa del materiale probatorio se la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione logica, non manifestamente illogica e fondata su dati oggettivi.
- La deduzione di vizi motivazionali è ammissibile solo se la ricostruzione difensiva prospettata sia decisiva, inconfutabile e non meramente alternativa rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e può essere gravato del pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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